Subappalto qualificante e soccorso istruttorio nel nuovo codice appalti (TAR Basilicata n. 392 del 02.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle gare di appalto integrato, la dichiarazione contenuta nel D.G.U.E. di voler subappaltare tutte le categorie «nei limiti e con le modalità di legge» è idonea, secondo un approccio non formalistico, a esprimere la volontà di ricorrere al subappalto qualificante per la categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria. Ove il modello di D.G.U.E. non consenta di specificare la natura qualificante del subappalto, è legittima l’attivazione del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 101, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 36/2023. La clausola della lex specialis che sanziona con l’esclusione l’omessa dichiarazione di subappalto qualificante incorre nello stigma di nullità ex art. 10, comma 2, d.lgs. n. 36/2023, per violazione dei principi di favor partecipationis e di tassatività delle cause di esclusione.

Il Fatto

Un raggruppamento temporaneo impugna davanti al TAR Basilicata la determinazione con cui un Comune ha aggiudicato l’appalto integrato per la riqualificazione di un complesso scolastico, articolato su categorie prevalenti e scorporabili, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’aggiudicatario è un altro raggruppamento. Il ricorrente deduce, fra i vari profili escludenti, la carenza dichiarativa nel D.G.U.E. circa il subappalto necessario per la categoria scorporabile OS23, la mancata sottoscrizione dell’offerta economica da parte dei progettisti, il difetto dei requisiti del giovane professionista e l’assenza di firma su domanda e D.G.U.E. del controinteressato.

Si costituiscono il Comune e il raggruppamento aggiudicatario, che propone ricorso incidentale subordinato avverso la lex specialis. Con successivi motivi aggiunti il ricorrente principale introduce censure sulla contraddittorietà delle dichiarazioni di qualificazione e sulle sottoscrizioni dei progettisti privi di contemplatio domini.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo, il Collegio rileva che la censura investe il D.G.U.E. e non la domanda di partecipazione. Il documento contiene la dichiarazione di voler subappaltare, con indicazione delle categorie e la formula «nei limiti e con le modalità di legge». Richiamando un precedente conforme del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1793 del 2024, il TAR ritiene tale dichiarazione ragionevolmente idonea a integrare, in chiave non formalistica, la volontà di qualificarsi mediante il subappalto per la categoria OS23.

Il modello di D.G.U.E. prevedeva un’unica dichiarazione sul subappalto, senza distinguere tra facoltativo e qualificante: tale obiettiva perplessità giustifica l’attivazione del soccorso istruttorio ex art. 101, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 36/2023, con acquisizione del chiarimento poi reso dall’operatore. La clausola espulsiva dell’art. 3 del Disciplinare incorrerebbe comunque nello stigma di nullità ex art. 10, comma 2, d.lgs. n. 36/2023, per violazione del favor partecipationis e della tassatività delle cause di esclusione.

Il motivo è inoltre irrilevante: l’art. 3 del Disciplinare prevede che la categoria prevalente comprenda le lavorazioni inferiori al 10% o a 150.000 euro, e i lavori della OS23 si collocano sotto tale soglia. L’aggiudicatario è autonomamente qualificato per la categoria prevalente OG1.

Sul secondo motivo, nessuna previsione della lex specialis o di legge imponeva la sottoscrizione dell’offerta economica da parte dei progettisti; il Chiarimento invocato non è fonte di legittimità. I progettisti, per costante orientamento (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 13 del 2020), non sono concorrenti. Sul terzo motivo, il raggruppamento ha indicato il giovane professionista ex art. 4 D.M. n. 263/2016; l’art. 3 del medesimo decreto riguarda altro ambito. Sul quarto, D.G.U.E. e domanda risultano firmati digitalmente. I motivi aggiunti sono respinti in coerenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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