Divieto di detenzione armi: condanne ostative e potere vincolato del Prefetto (TAR Calabria n. 389 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di detenzione di armi adottato dal Prefetto nei confronti di chi abbia riportato condanna per furto costituisce provvedimento vincolato, poiché l’art. 43, comma 1, lett. a), T.U.L.P.S. n. 773/1931 preclude la concessione della licenza di porto d’armi a chi ha riportato condanna alla reclusione per determinati delitti contro il patrimonio. In presenza di condanne irrevocabili per i reati indicati, l’Autorità di pubblica sicurezza non dispone di alcun margine discrezionale, residuando un ambito valutativo solo in caso di intervenuta riabilitazione. La valutazione complessiva di inaffidabilità può fondarsi anche su semplici indizi o episodi risalenti e privi di autonoma rilevanza penale, purché idonei a far dubitare dell’affidabilità del soggetto. Il difetto di comunicazione di avvio del procedimento non determina l’illegittimità del provvedimento vincolato, non potendo la partecipazione procedimentale condurre a un esito diverso.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava dinanzi al TAR Calabria il provvedimento della Prefettura di Reggio Calabria che gli imponeva il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni e materiale esplodente. Il decreto traeva origine da una proposta del Commissariato di pubblica sicurezza locale, formulata nell’ambito della verifica quinquennale sulla permanenza dei requisiti di affidabilità. Dal certificato del casellario giudiziale emergevano due decreti penali di condanna per furto aggravato e una precedente segnalazione per percosse.
Il ricorrente deduceva la carenza dei presupposti, la contraddittorietà dell’azione amministrativa rispetto al precedente rilascio della licenza, la violazione degli artt. 11 e 39 T.U.L.P.S. e il difetto di motivazione, lamentando altresì l’omessa comunicazione di avvio del procedimento. Il Ministero dell’Interno resisteva chiedendo il rigetto del gravame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso muovendo dalla natura ostativa delle condanne riportate. Nel corso della verifica quinquennale il Commissariato aveva accertato, dal certificato del casellario, due distinti decreti penali di condanna per il reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen., entrambi comportanti tre mesi di reclusione e rilevanti sanzioni pecuniarie.
Su tali risultanze si fonda l’applicazione dell’art. 43 T.U.L.P.S., secondo cui la licenza di porto d’armi non può essere concessa a chi abbia riportato condanna alla reclusione per delitti contro il patrimonio, tra cui il furto. In siffatte ipotesi, osserva il Tribunale, l’Autorità di pubblica sicurezza non dispone di un potere discrezionale: la presenza di una condanna irrevocabile per i reati indicati impone il diniego o il divieto. Un margine valutativo residua soltanto in caso di intervenuta riabilitazione, circostanza non verificatasi nel caso di specie.
Quanto al decorso del tempo, le condanne non risultano remote rispetto all’adozione del provvedimento, soprattutto se considerate unitamente alla precedente segnalazione per reati contro la persona. Ne deriva l’infondatezza anche della dedotta contraddittorietà rispetto al precedente rilascio della licenza: le condanne ostative sono intervenute successivamente e l’Autorità può in ogni momento rivalutare fatti già noti attribuendo loro maggiore rilevanza sotto il profilo dell’affidabilità.
Il Tribunale ha poi escluso i vizi di travisamento e difetto di motivazione, richiamando l’orientamento della giurisprudenza amministrativa per cui i provvedimenti negativi in materia di armi possono fondarsi su semplici indizi o episodi isolati, anche risalenti o privi di autonoma rilevanza penale. L’Autorità gode di ampia discrezionalità in ragione della natura cautelare e preventiva della disciplina, finalizzata alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Infine, è stata respinta la censura di violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990: il divieto è stato adottato nell’ambito del procedimento di verifica dei requisiti previsto dall’art. 38 T.U.L.P.S., del quale il ricorrente aveva ricevuto comunicazione, e in ogni caso, trattandosi di provvedimento vincolato, la partecipazione procedimentale non avrebbe potuto determinare un esito diverso. Il ricorso è stato respinto con condanna alle spese di lite.
Nota della Redazione
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