Obbligo di AgEA a provvedere sul silenzio per domande uniche PAC (TAR Puglia n. 493 del 23.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione avverso il silenzio-inadempimento ex artt. 31 e 117 c.p.a. postula la sussistenza di un obbligo specifico di provvedere in capo alla pubblica amministrazione e l’inerzia qualificata della stessa a fronte di una valida istanza. L’obbligo di agire in via provvedimentale, sancito dall’art. 2 legge n. 241/1990, non è satisfatto dal mero decorso del tempo, occorrendo l’adozione di un atto espresso. Nell’ambito degli aiuti agricoli comunitari, l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura è tenuta a concludere il procedimento con un provvedimento chiaro, provvedendo al pagamento delle domande uniche insolute o fornendo chiarimenti sulla reale posizione creditoria del richiedente.

Il Fatto

Un coltivatore diretto agiva dinanzi al TAR Puglia ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., lamentando l’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato da AgEA sulla diffida a provvedere al pagamento delle domande uniche per le annualità 2022, 2023 e 2024, nonché all’integrazione per ulteriori superfici. Nonostante le diffide, l’Agenzia non aveva riscontrato l’istanza né effettuato i pagamenti dovuti.

L’Amministrazione eccepiva che le erogazioni erano state richieste e ottenute da un diverso soggetto giuridico, mentre la controinteressata deduceva l’incompletezza della documentazione prodotta e la sussistenza di una controversia pendente avanti al giudice ordinario. Dopo un primo rinvio, la causa veniva trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama i presupposti dell’azione avverso il silenzio-rifiuto: la sussistenza di un obbligo specifico di provvedere e l’inerzia qualificata della pubblica amministrazione. L’azione rappresenta lo strumento rimediale contro la violazione della regola dell’obbligo di agire in via provvedimentale, funzionale all’adozione di un atto tipizzato nella sfera autoritativa. Il presupposto indefettibile è l’esistenza di un obbligo di adottare un provvedimento espresso, incidente sulla posizione giuridica differenziata del ricorrente.

Alla luce degli atti di causa, il Tribunale rileva che AgEA non ha provveduto al pagamento, nemmeno parziale, delle domande uniche per le annualità 2022, 2023 e 2024. L’Avvocatura dello Stato non è stata in grado di fornire chiarimenti sulla posizione creditoria, nonostante l’aggiornamento della camera di consiglio, e l’Agenzia non ha depositato gli atti del procedimento né una relazione esplicativa.

Il Collegio ritiene quindi sussistente il silenzio-inadempimento, configurandosi il mancato pagamento delle domande uniche, pur depurate delle superfici oggetto di controversia tra le parti private. L’inerzia dell’intimata AgEA integra una violazione dell’obbligo di provvedere con atto espresso e chiaro, imponendo di ordinarne l’adozione.

La sentenza accoglie il ricorso e ordina ad AgEA di provvedere entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione, riservando la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia, ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a. Le spese di lite vengono compensate per la peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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