Ottemperanza al giudicato sulla carta elettronica docenti e commissario ad acta (TAR Calabria n. 318 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi sulla sentenza che condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo va integralmente eseguito. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza e ordina all’amministrazione di dare piena esecuzione al titolo. È legittima la nomina, sin d’ora, di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio e con onere di relazione finale al giudice. L’accertamento presuppone la rituale notificazione del titolo e la sua definitività.
Il Fatto
Un docente di ruolo otteneva dal giudice del lavoro una condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione per gli anni scolastici indicati nel titolo, con emissione di buoni elettronici di importo predeterminato. La sentenza, pubblicata e ritualmente notificata al Ministero ai sensi dell’art. 14 d.l. n. 669/1996, passava in giudicato.
Non essendo intervenuta alcuna esecuzione, il ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza davanti al TAR Calabria. Il Ministero si costituiva con atto di mero stile, senza dare prova di adempimento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dall’accertamento del titolo esecutivo: il giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro, notificata al Ministero e divenuta definitiva. Rileva, in particolare, che è decorso anche il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, che segna il momento a partire dal quale l’inerzia dell’amministrazione assume rilievo nel giudizio di ottemperanza.
La documentazione versata in atti e le difese svolte comprovano che, alla data della decisione, l’amministrazione non aveva dato alcuna esecuzione al titolo azionato. Il Collegio non procede quindi a un nuovo esame del rapporto sostanziale: l’oggetto del giudizio è la verifica dell’inadempimento rispetto a un obbligo già definito dal giudicato formatosi sulla condanna.
Il ricorso è pertanto accolto e l’inottemperanza del Ministero resistente è dichiarata. Il TAR assegna all’amministrazione il termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, per provvedere all’esecuzione integrale del titolo.
Per l’ipotesi di inutile decorso di tale termine, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario, su istanza della parte che attesti il perdurante inadempimento, provvederà entro i successivi sessanta giorni compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, e trasmetterà poi alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati.
Il Collegio delega infine il magistrato relatore a provvedere su eventuali richieste di proroga del termine concesso e liquida le spese di lite secondo soccombenza, distraendole in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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