Ottemperanza alle spese di giudizio in favore del difensore antistatario (TAR Emilia-Romagna n. 470 del 07.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per l’esecuzione della parte della sentenza che condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di giudizio liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Per effetto di tale statuizione si instaura un rapporto obbligatorio autonomo tra il difensore distrattario e la parte soccombente, che legittima il primo a proporre un autonomo giudizio di esecuzione del giudicato. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per le amministrazioni statali, il giudice ordina l’esecuzione e nomina il Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza. Gli interessi legali competono dalla data del passaggio in giudicato del titolo e fino al soddisfo, mentre la penalità ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. decorre dalla notificazione della sentenza di ottemperanza.
Il Fatto
I ricorrenti, difensori dichiaratisi antistatari, hanno adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione di due sentenze della Sezione staccata di Parma, nella parte in cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato al pagamento delle spese di giudizio in loro favore. Le pronunce, passate in giudicato, non risultavano eseguite nonostante la regolare notificazione all’amministrazione.
I ricorrenti hanno chiesto la condanna dell’amministrazione all’adempimento entro un termine determinato, il riconoscimento degli interessi legali e l’applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Il Ministero non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il collegio rileva che dall’esposizione e dalla documentazione prodotta dai ricorrenti, unitamente alla mancata contestazione dell’omesso adempimento da parte dell’amministrazione non costituitasi, emerge la sussistenza dei presupposti per esperire il rimedio ex art. 112 e segg. cod. proc. amm. Risulta inoltre decorso il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 concede alle amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali.
Il Tribunale affronta quindi la questione centrale: l’ammissibilità del giudizio di ottemperanza per la sola parte della pronuncia relativa alla liquidazione delle spese in favore del difensore distrattario. La risposta è affermativa. La statuizione sulle spese instaura un rapporto obbligatorio tra il difensore e la parte soccombente, che legittima il primo a proporre un autonomo giudizio di esecuzione del giudicato, volto a conseguire l’utilità negata dal comportamento omissivo dell’amministrazione.
In accoglimento della domanda, il giudice ordina al Ministero di dare esecuzione alle due sentenze, provvedendo al pagamento di quanto dovuto ai ricorrenti quali difensori antistatari entro sessanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Quanto agli interessi legali, richiamando il principio generale e un precedente del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3416 del 2020, il collegio ne fissa la decorrenza dalla data del passaggio in giudicato del titolo e fino al soddisfo.
Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il Tribunale nomina sin d’ora Commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, escludendo la liquidazione di alcun compenso trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice. Accoglie infine la domanda di penalità di mora, determinandola negli interessi legali su quanto complessivamente risultante dai giudicati, con dies a quo dalla notificazione della sentenza e dies ad quem dall’adempimento spontaneo o dall’esecuzione sostitutiva del Commissario. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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