Giudicato sul pagamento delle somme agli insegnanti e commissario ad acta (TAR Piemonte n. 1150 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo accerta la sussistenza del giudicato, la ritualità della notificazione del titolo e l’infruttuoso decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, e ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo nel termine assegnato. Per l’ipotesi di protratta inottemperanza va nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato in un dirigente dell’Amministrazione, con facoltà di delega, il quale provvede nei modi e nei tempi fissati in motivazione. Il compenso del commissario, quando questi sia dipendente pubblico e le funzioni siano connesse ai compiti istituzionali, è compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza. La marcata serialità della controversia e l’assenza di difficoltà interpretative giustificano la riduzione e la dimidiazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 4, comma 1, del DM n. 55/2014.
Il Fatto
La parte ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro, che aveva riconosciuto in suo favore il pagamento di somme. Il titolo è stato notificato mediante posta elettronica certificata all’Amministrazione soccombente presso il domicilio reale ed è passato in giudicato, come attestato dal certificato di cancelleria.
Il Ministero si è costituito in giudizio opponendosi formalmente all’accoglimento. Alla camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha verificato in via preliminare i presupposti, anche di rito, dell’azione di ottemperanza. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 c.p.c. ed è stata notificata ritualmente al Ministero presso il domicilio reale.
Alla data di proposizione del ricorso era infruttuosamente decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Non risultava contestata l’omessa ottemperanza dell’Amministrazione al giudicato.
Il Tribunale ha pertanto ordinato al Ministero di dare esecuzione al titolo e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine è stato nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona di un dirigente amministrativo, con facoltà di delega, il quale provvede entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura e spese dell’Amministrazione inadempiente.
Sul compenso del commissario, il Collegio ha ritenuto che le funzioni commissariali, affidate a un dipendente pubblico e connesse ai compiti istituzionali, siano comprese in quello già stabilito e percepito dall’Amministrazione di appartenenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Sono liquidate secondo la Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM n. 55/2014, soggette a dimidiazione ai sensi dell’art. 4, comma 1, del medesimo DM, e ridotte per la marcata serialità della controversia e per la situazione di difficoltà operativa dell’Amministrazione nell’esecuzione dei titoli della specie. Il Tribunale ha disposto la distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario. Infine, per i profili di danno erariale potenzialmente connessi, ha mandato alla Segreteria di trasmettere il fascicolo alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Lazio per gli accertamenti di competenza.
Nota della Redazione
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