Giurisdizione ordine rilascio alloggio ERP spetta al giudice ordinario (TAR Lazio n. 7698 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La controversia introdotta da chi si opponga a un provvedimento della Pubblica Amministrazione di rilascio di un immobile di edilizia residenziale pubblica occupato senza titolo appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. L’ordine di rilascio costituisce atto imposto dalla legge, non esercizio di potere discrezionale dell’amministrazione, sicché è contestato il diritto di agire esecutivamente. Tale conclusione vale anche quando sia dedotta l’illegittimità di atti amministrativi presupposti (diffida e ordine di sgombero), dei quali il giudice ordinario può eventualmente disapplicare. È irrilevante il titolo opposto dall’occupante, vertendosi in ogni caso in tema di diritto soggettivo al mantenimento della situazione di vantaggio e non di interesse legittimo.
Il Fatto
Una ricorrente ha impugnato dinanzi al TAR il decreto con cui l’Ater del Comune di Roma aveva ordinato il rilascio immediato dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica dalla stessa occupato, libero e vuoto da cose e persone. La ricorrente, premettendo di possedere i requisiti per il subentro alla precedente assegnataria, ha dedotto violazione dell’art. 14, comma 1, lett. b), del Regolamento regionale n. 2/2000 e dell’art. 11 della l.r. n. 12/1999, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di motivazione.
L’Ater, costituitasi in giudizio, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza pubblica del 14 aprile 2026.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, richiamando il consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (da ultimo Cass., Sez. un., n. 34502 del 2024). La controversia relativa all’opposizione a un provvedimento di rilascio di un alloggio ERP occupato senza titolo rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, poiché l’ordine di rilascio è atto imposto dalla legge e non presuppone alcuna valutazione discrezionale del pubblico interesse. Anche l’eventuale illegittimità degli atti amministrativi presupposti non radica la giurisdizione amministrativa, potendo essere fatta valere mediante disapplicazione da parte del giudice ordinario.
Il Collegio ha precisato che la vicenda non si colloca nell’ambito di un procedimento amministrativo di assegnazione cui l’occupante abbia partecipato come titolare di un interesse legittimo pretensivo all’utile collocazione in graduatoria. Al contrario, l’occupante senza titolo contrappone all’atto amministrativo un diritto soggettivo al mantenimento della situazione di vantaggio, la cui cognizione spetta al giudice ordinario.
Il TAR ha infine ritenuto irrilevante il titolo opposto in ricorso (successione, subentro per vincolo di coabitazione familiare o assistenziale, esercizio di fatto delle prerogative del conduttore, sanatoria), poiché in ogni caso si controverte di un diritto soggettivo e non di un interesse legittimo. La decisione è conforme alla giurisprudenza del Consiglio di Stato e alla stessa Sezione, che ha registrato in passato oscillazioni interpretative sul punto.
Per tali ragioni, la cognizione della controversia spetta al giudice ordinario, innanzi al quale il ricorso potrà essere riproposto alle condizioni e nei termini dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate per il carattere non univoco degli orientamenti giurisprudenziali registratisi in materia.
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Nota della Redazione
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