Carta Docenti: ottemperanza al giudicato e Commissario ad acta (TAR Calabria n. 192 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’amministrazione al giudicato formatosi sul titolo esecutivo e ordina la piena esecuzione dello stesso entro un termine perentorio. Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, legittima la domanda di ottemperanza quando l’amministrazione non abbia dato corso al pagamento. In caso di persistente inottemperanza, il giudice nomina sin d’ora un Commissario ad acta, individuandolo nel soggetto munito del potere di impegnare la spesa, con facoltà di delega, e pone a carico dell’amministrazione inadempiente gli oneri dell’esecuzione. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore del difensore antistatario.
Il Fatto
La ricorrente ha agito per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1277/2023 emessa dal Tribunale di Palmi, Sezione Lavoro, con cui era stato dichiarato il suo diritto a usufruire del beneficio della Carta Docenti, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per le annualità indicate, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione l’importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico documentato.
Il Ministero e gli uffici scolastici intimati si sono costituiti con atto di mera forma, senza dare esecuzione al titolo. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 25 febbraio 2026.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dall’accertamento del titolo azionato, passato in giudicato e ritualmente notificato, e rileva che rispetto ad esso è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Tale scadenza costituisce il presupposto per l’esperibilità del rimedio ottemperanziale.
La documentazione versata in atti e le difese svolte comprovano che l’amministrazione non ha provveduto a dare esecuzione al titolo. Il ricorso è pertanto ritenuto fondato e viene accolto.
Il giudice dichiara l’inottemperanza del Ministero resistente e gli assegna, per adempiere, il termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza.
Per il caso di inutile decorso di tale termine, il Tribunale nomina sin d’ora Commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi (D.A.G.L.) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il Commissario, su istanza di parte attestante il perdurante inadempimento, entro i sessanta giorni successivi darà corso al procedimento, compiendo gli atti necessari a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, e invierà poi una relazione sugli adempimenti realizzati.
Si delega altresì il magistrato relatore a provvedere su eventuali richieste di proroga del termine concesso. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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