Ammissione al servizio permanente e discrezionalità tecnica dell’Arma (TAR Piemonte n. 1366 del 15.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ammissione al servizio permanente del personale in ferma volontaria quadriennale, disciplinato dall’art. 948 d.lgs. n. 66/2010, demanda all’Amministrazione una valutazione globale e prognostica della personalità del militare, comprensiva di condotta, attitudine e rendimento. Esso è espressione di amplissima discrezionalità tecnica e si sottrae al sindacato di legittimità, salvo travisamento dei fatti o macroscopica illogicità e irragionevolezza delle conclusioni. È legittimo il giudizio negativo di meritevolezza fondato su non buoni precedenti di condotta e disciplinari e su indicazioni sfavorevoli delle note caratteristiche, ove congruamente motivato. La legge pone limiti negativi al passaggio di ruolo, non consentendo il transito in difetto di qualità morali e buona condotta.

Il Fatto

Il ricorrente, già Carabiniere in ferma volontaria quadriennale, ha impugnato la determinazione con cui il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ne ha disposto la non ammissione in servizio permanente e il collocamento in congedo, ai sensi degli artt. 948 ss. d.lgs. n. 66/2010. Il provvedimento si fonda sull’assenza del requisito della meritevolezza, sotto il profilo attitudinale, delle qualità morali e della buona condotta.

Il ricorso, inizialmente proposto dinanzi al TAR del Lazio — dichiaratosi territorialmente incompetente — e riassunto dinanzi al TAR Piemonte, deduce un unico motivo: istruttoria lacunosa, per non aver colto la tenuità delle contestazioni disciplinari e per aver valorizzato una parte minoritaria della documentazione caratteristica, senza una valutazione globale del rendimento nel quadriennio. Il Ministero della Difesa ha rivendicato l’esaurività dell’istruttoria e l’ampiezza della propria discrezionalità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla natura del giudizio previsto dall’art. 948 d.lgs. n. 66/2010, che richiede al militare il possesso dell’idoneità psico-fisica e della meritevolezza per qualità morali e culturali, buona condotta, attitudini e rendimento. La valutazione non riguarda solo l’attitudine, ma la meritevolezza complessiva, con valore anche prognostico circa la proficuità dell’inserimento stabile nell’Arma.

Da qui la qualificazione del giudizio come espressione di amplissima discrezionalità tecnica, sottratta al sindacato di legittimità salvo travisamento dei fatti o macroscopica illogicità. Il Collegio richiama in proposito Cons. Stato, Sez. II, n. 683 del 2023, Cons. Stato, Sez. II, n. 948 del 2022, Cons. Stato, Sez. IV, n. 752 del 2021, Cons. Stato, Sez. IV, n. 1504 del 2011 e Cons. Stato, Sez. II, n. 5359 del 2022, oltre al TGRA di Trento n. 3 del 2026.

Nel merito, il Tribunale esclude che l’illecito disciplinare sia di lievissima entità. La proposta di proscioglimento, richiamata per relationem ex art. 3, co. 3 legge n. 241/1990, attesta l’arresto in flagranza per furto militare pluriaggravato e l’installazione di un sistema di intercettazione ambientale su ordine della Procura Militare, a seguito delle denunce di un commilitone. Il furto non è quindi bagatellare né isolato.

È poi smentita per tabulas l’asserita valorizzazione dei soli elementi negativi: il provvedimento richiama anche la scheda valutativa con qualifica “nella media”, l’apprezzamento per condotta meritoria e il parere favorevole del Comandante di Compagnia. L’Amministrazione ha però argomentato che tali indici non superano gli elementi negativi. Il ricorrente, sospeso dal servizio per nove mesi, ha riportato qualifiche “inferiori alla media” per quindici mesi e “nella media” per dodici. La prognosi negativa non risulta perciò manifestamente abnorme, e il ricorso è respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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