Accesso del candidato ai verbali di associazione punteggi-schede anagrafiche: interesse diretto e attuale (TAR Lazio n. 11794 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accesso documentale ex art. 22 della legge n. 241/1990, il candidato che ha partecipato ad una procedura selettiva vanta un interesse diretto, concreto e attuale all’ostensione dei verbali delle operazioni di associazione dei punteggi alle schede anagrafiche dei partecipanti. Tale interesse è strumentale alla verifica della correttezza e dell’imparzialità della procedura stessa e non può essere soddisfatto dalla mera produzione dei questionari e delle griglie di valutazione. L’Amministrazione, pertanto, è tenuta a consentire l’accesso ai documenti richiesti ovvero a rendere una formale dichiarazione di inesistenza dei medesimi entro il termine assegnato.
Il Fatto
Un candidato, dopo aver partecipato al c.d. semestre-filtro per l’ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026, presentava istanza di accesso agli atti delle prove sostenute. La domanda riguardava, tra l’altro, i questionari, i moduli risposte, la griglia di valutazione, le minute, i verbali d’aula e i verbali delle operazioni di associazione dei punteggi alle schede anagrafiche. L’Amministrazione forniva un riscontro parziale, producendo le prove e i verbali di correzione, ma non i verbali di associazione.
Il ricorrente adiva quindi il tribunale per ottenere l’accesso alla documentazione residua. In sede istruttoria, la Sezione ordinava al Ministero e al CINECA il deposito di chiarimenti sulle modalità di predisposizione e correzione delle prove, nonché sugli eventuali spazi di discrezionalità delle commissioni di Ateneo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente qualificato l’oggetto della richiesta, distinguendo tra le diverse categorie di documenti. I documenti depositati in istruttoria, relativi alle risposte corrette dei quesiti a risposta multipla e ai sinonimi ammessi per le domande a risposta aperta, sono stati ritenuti satisfattivi della richiesta di accesso alla griglia di valutazione, configurandosi i medesimi come strumento effettivamente utilizzato per la correzione. Su tale punto è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Il Tribunale ha, invece, ritenuto non satisfattiva la documentazione prodotta rispetto alla richiesta concernente i verbali delle operazioni di associazione dei punteggi alle schede anagrafiche. Sul punto, è stato evidenziato come la produzione documentale non equivalga all’accesso a detti atti, che mantengono una propria autonomia funzionale e conoscitiva.
Quanto alla sussistenza dell’interesse, il Collegio ha osservato che il ricorrente, in qualità di partecipante alla procedura, vanta una posizione qualificata. La conoscenza dei verbali di associazione è, infatti, indispensabile per consentire la verifica della corretta attribuzione dei punteggi alle singole schede e per prevenire possibili errori o anomalie nella fase di registrazione degli esiti.
Alla luce di tali considerazioni, l’accesso è stato ordinato. Il Tribunale ha anche specificato che, qualora i documenti richiesti non esistano, l’Amministrazione è tenuta a rendere una dichiarazione formale di inesistenza della documentazione, escludendo la possibilità di un silenzio elusivo. Il ricorso è stato, quindi, accolto in parte, con condanna alle spese di lite.
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Nota della Redazione
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