Compenso straordinario per ore festive eccedenti le 36 ore settimanali (TAR Lombardia n. 43 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di attività lavorativa svolta in giornata destinata al riposo settimanale o in festività infrasettimanale, il compenso per lavoro straordinario è dovuto per le prestazioni rese oltre le 36 ore settimanali e non è alternativo, ma cumulabile, con l’indennità di compensazione e con il riposo compensativo, che assolvono funzioni diverse. I crediti retributivi del pubblico dipendente, in regime di rapporto di lavoro non contrattualizzato, si prescrivono nel termine quinquennale ex art. 2948, n. 4, cod. civ., con decorrenza dal momento della progressiva insorgenza in costanza di rapporto. La controversia sul diritto al compenso straordinario rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a., trattandosi di personale in regime di diritto pubblico.
Il Fatto
Il ricorrente, appuntato scelto della Guardia di Finanza in congedo, ha chiesto il calcolo e la corresponsione del compenso per lavoro straordinario relativo alle ore eccedenti le 36 ore settimanali, maturate nelle giornate festive e festive infrasettimanali nel periodo dall’1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2021.
Dopo il preavviso di rigetto e lo scambio di osservazioni, l’Amministrazione ha respinto l’istanza con provvedimento definitivo del 6 marzo 2023, eccependo la prescrizione quinquennale e rilevando che le ore segnate sugli IP1 eccedenti l’orario ordinario erano già state liquidate con l’indennità di straordinario. Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Lombardia, chiedendo anche l’accertamento del proprio diritto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto affermato la propria giurisdizione esclusiva, qualificando la controversia come relativa al rapporto di lavoro del personale in regime di diritto pubblico e osservando che, pur essendo il ricorso proposto nelle forme dell’annullamento, esso mira essenzialmente all’accertamento del diritto al compenso.
In via preliminare, il giudice ha esaminato, secondo la ragione più liquida, la questione della prescrizione. Ha richiamato l’art. 2948, n. 4, cod. civ. e i precedenti Cass. Sez. Lav. n. 12430 del 2020 e Cass. S.U. n. 36197 del 2023, precisando che nel rapporto di lavoro pubblico, caratterizzato da stabilità, il termine decorre dalla progressiva insorgenza dei crediti in costanza di rapporto. Poiché il primo atto interruttivo è intervenuto il 31 dicembre 2022, tutte le pretese maturate anteriormente al 31 dicembre 2017 sono risultate prescritte.
Nel merito delle pretese successive, il Tribunale ha ritenuto non condivisibile la prospettazione del ricorrente secondo cui il Ministero avrebbe considerato alternativi e non cumulabili l’indennità di compensazione e il compenso straordinario. Ha chiarito che la prima remunera l’attività svolta entro le 36 ore settimanali nei giorni festivi, il secondo le prestazioni rese oltre tale soglia, sicché i due emolumenti hanno funzioni distinte e non alternative.
Il giudice ha poi verificato la posizione concreta: dagli IP1, coincidenti tra le parti e sottoscritti dallo stesso ricorrente, le ore svolte nei giorni festivi oltre le 36 ore settimanali risultano annotate come straordinario e liquidate con la relativa indennità, come confermato dalla verifica sul terminale 3270. Tale fatto estintivo, non contestato, è stato posto a fondamento della decisione ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a., richiamando Cons. Stato n. 6441 del 2025 ed Cons. Stato n. 142 del 2026.
Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della particolarità della situazione di fatto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.