Divieto di lavori su immobile abusivo con condono pendente in zona vincolata (TAR Campania n. 3759 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di manufatti abusivi non sanati né condonati, gli interventi ulteriori ripetono le caratteristiche di illegittimità dell’opera principale alla quale ineriscono strutturalmente, sicché il Comune è obbligato a ordinarne la demolizione. La pendenza della domanda di condono edilizio non impedisce la sanzione ripristinatoria per le opere diverse da quella oggetto dell’istanza di sanatoria. In zona sottoposta a vincolo paesaggistico l’ordine di demolizione costituisce atto dovuto e prescinde dal titolo edilizio astrattamente necessario per le singole opere, rilevando solo l’esecuzione in assenza di titolo abilitativo. L’incidenza sul territorio va valutata con apprezzamento globale e non atomistico degli interventi. L’ordinanza di demolizione è sufficientemente motivata con il riferimento alla descrizione delle opere e all’accertamento dell’abusività.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un immobile in Massa Lubrense, ha impugnato due ingiunzioni di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, notificate il 24.11.2022, con gli atti presupposti. I provvedimenti sanzionavano una serie di opere realizzate su un fabbricato già oggetto di precedenti accertamenti, tra cui una controsoffittatura, un filare di tegole, grondaie, balaustre, un locale tecnico, sfoglie in pietra e pensiline.
Il manufatto principale risultava incluso in una domanda di condono edilizio presentata ai sensi della legge n. 724/1994, ancora pendente. Il Comune si è costituito con memoria di stile, senza svolgere difese. Il ricorso è passato in decisione all’udienza di smaltimento dell’arretrato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dal dato testuale delle ordinanze, che rinviano ai precedenti accertamenti tecnici per la descrizione degli abusi. Le censure della ricorrente investono l’applicazione dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, la qualificazione delle opere come attività edilizia libera, il difetto di motivazione e istruttoria e l’esclusione dell’autorizzazione paesaggistica.
Sul primo profilo la doglianza è infondata. Il Collegio richiama l’indirizzo secondo cui gli interventi ulteriori su manufatti abusivi non sanati né condonati ne ripetono l’illegittimità, con conseguente obbligo di demolizione. La pendenza del condono non è irrilevante in sé, ma rileva solo per l’immobile oggetto dell’istanza nella sua conformazione originaria.
Assume rilievo decisivo il carattere vincolato dell’area. L’intero territorio comunale è dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497/1939. Ne deriva, secondo la giurisprudenza richiamata, un principio di indifferenza del titolo: in zona vincolata l’esercizio del potere repressivo è legittimo a prescindere dal titolo edilizio astrattamente necessario, rilevando la sola esecuzione in carenza di titolo abilitativo.
Quanto al difetto di motivazione, il Tribunale osserva che l’ordine di demolizione in zona vincolata è atto dovuto e non richiede specifica valutazione dell’interesse pubblico né comparazione con gli interessi privati, non essendo configurabile alcun affidamento tutelabile. La censura paesaggistica, anche a volerla ritenere fondata, resta superata dal divieto di prosecuzione dei lavori su immobili abusivi con condono pendente, salvo il rispetto delle procedure di cui all’art. 35 della legge n. 47/1985.
Il ricorso è quindi rigettato. Le spese sono compensate per l’assenza di concreta attività difensiva del Comune.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.