Liquidazione del gratuito patrocinio ridotta per la metà ai sensi dell’art. 130 d.P.R. n. 115/2002 (TAR Lombardia n. 2931 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La liquidazione giudiziale del compenso al difensore per il patrocinio a spese dello Stato è disciplinata dall’art. 82 del d.P.R. n. 115/2002, che rimette all’Autorità giudiziaria la determinazione dell’onorario nei limiti dei valori medi delle tariffe professionali vigenti, tenuto conto dell’impegno professionale richiesto. Tale liquidazione va operata sulla base delle disposizioni del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022. Ai sensi dell’art. 130 del d.P.R. n. 115/2002, le somme spettanti al difensore sono ridotte della metà. La circostanza che la pretesa non sia manifestamente infondata e che le verifiche sui presupposti di ammissione al beneficio siano ancora in corso non osta alla liquidazione del compenso, salva la successiva revoca del beneficio.
Il Fatto
Il difensore di un cittadino straniero, ammesso al gratuito patrocinio con decreto della competente commissione, ha avanzato istanza di liquidazione del compenso per l’attività difensiva prestata nel giudizio promosso avverso il decreto di revoca del nulla osta al lavoro subordinato. Il Tribunale amministrativo ha definito il ricorso con sentenza, rendendo necessario provvedere sulla richiesta di pagamento delle spese e degli onorari per il patrocinio prestato nel grado.
La Motivazione del Tribunale
Il Collegio ha preliminarmente richiamato l’art. 82 del d.P.R. n. 115/2002, il quale attribuisce all’Autorità giudiziaria il potere di liquidare l’onorario e le spese al difensore nei limiti dei valori medi delle tariffe professionali vigenti, con riferimento all’impegno professionale concretamente richiesto dalla controversia. Ha quindi precisato che i criteri di liquidazione vanno desunti dalle disposizioni del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022.
Quanto alla quantificazione, il Tribunale ha ritenuto che la controversia, ancorché di valore indeterminabile, non avesse richiesto un’attività difensiva di particolare complessità, così da giustificare l’applicazione della diminuzione massima consentita rispetto ai valori tariffari medi. Sul punto, il Collegio ha escluso che la pretesa fatta valere dalla parte ricorrente potesse ritenersi manifestamente infondata.
Il Tribunale ha poi applicato la riduzione della metà degli importi spettanti al difensore, imposta dall’art. 130 del d.P.R. n. 115/2002 per il patrocinio a spese dello Stato. Ha infine rammentato che la pendenza delle verifiche demandate all’ufficio finanziario, ai sensi dell’art. 127 del d.P.R. n. 115/2002, non impedisce la pronuncia sull’istanza di liquidazione, ferma restando la possibilità di revoca del beneficio ove ne venga accertata l’insussistenza dei presupposti.
All’esito di tale iter argomentativo, il Collegio ha liquidato in favore del difensore la somma complessiva di € 1.200,00 per onorari, diritti e spese del grado di giudizio, oltre IVA e CPA.
Nota della Redazione
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