Riattivazione procedimento disciplinare Vigili del Fuoco sospeso per giudizio penale (TAR Calabria n. 156 del 03.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare a carico del personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco resta disciplinato dalle disposizioni contrattuali previgenti, non essendo mai stato adottato il regolamento attuativo cui il d.lgs. n. 217/2005 ha demandato la materia. Ne deriva l’inapplicabilità dei termini di riattivazione previsti dal d.lgs. n. 165/2001, riferito al pubblico impiego privatizzato, e dalla legge n. 97/2001, che presuppone una sentenza definitiva di condanna da cui possa derivare l’estinzione del rapporto. La riattivazione del procedimento sospeso segue pertanto il termine di centottanta giorni fissato dall’art. 13 del CCNL 26.05.2004. Il giudizio disciplinare è autonomo rispetto a quello penale e il proscioglimento per prescrizione non impedisce l’accertamento dei medesimi fatti.

Il Fatto

Il ricorrente, vigile del fuoco, impugna il decreto con cui il Direttore Centrale per le Risorse Umane gli ha irrogato la sanzione disciplinare della censura. Presupposto del provvedimento è che egli svolgesse pressoché quotidianamente attività lavorativa presso l’officina di alcuni familiari, anche in giorni di assenza dal servizio per malattia.

I fatti erano stati accertati in sede penale. Il Tribunale di Reggio Calabria ha assolto il ricorrente perché il fatto non sussiste per alcuni reati, ha dichiarato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione per altro reato, ma ha osservato che il materiale probatorio non restituiva un quadro di manifesta insussistenza del fatto. Il ricorrente deduce eccesso di potere, difetto dei presupposti, violazione dei termini di riattivazione e difetto di proporzionalità. L’Amministrazione resiste chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo dei termini. Il procedimento era rimasto sospeso fino alla definizione del processo penale, ai sensi dell’art. 13 del CCNL 26.05.2004 applicabile ratione temporis. Secondo tale norma, il procedimento sospeso va riattivato entro centottanta giorni dalla notizia della sentenza definitiva e concluso entro i successivi centoventi. Nel caso di specie tali termini risultano rispettati.

La doglianza fondata sul T.U.P.I. è giudicata inammissibile, perché prospettata solo nella memoria in forme significativamente diverse rispetto al ricorso originario, che si limitava a dedurre genericamente il trascorso di quattordici anni dal fatto. Nel merito, il Collegio esclude comunque l’applicabilità dell’art. 55-ter del d.lgs. n. 165/2001, introdotto dopo la commissione del fatto e riferito al pubblico impiego privatizzato.

La Corte ricostruisce il quadro normativo di settore. La legge n. 252/2004 ha attratto i Vigili del Fuoco nel regime di diritto pubblico, facendo salve le disposizioni normative e contrattuali vigenti fino all’entrata in vigore dei decreti legislativi. Il d.lgs. n. 217/2005 ha escluso la materia disciplinare dalla negoziazione e ha demandato a un successivo regolamento la disciplina del rapporto tra procedimento penale e disciplinare, nel rispetto della legge n. 97/2001. Tale regolamento non è mai stato adottato.

In assenza di attuazione della delega, non si configura alcun vulnus da colmare in via analogica: restano vigenti le disposizioni del CCNL del 1996, come modificate nel 2004. La Corte richiama, condividendolo, l’orientamento del TAR Sicilia, Catania, n. 656 del 2025. Nemmeno la legge n. 97/2001 è invocabile, poiché l’art. 5, comma 4, presuppone una sentenza definitiva di condanna da cui possa derivare l’estinzione del rapporto, mentre nella specie la vicenda penale si è chiusa con una pronuncia di improcedibilità e il procedimento si è esitato con una sanzione minore.

Sul merito, il Collegio ribadisce l’autonomia del giudizio disciplinare da quello penale: il proscioglimento per prescrizione non preclude l’accertamento dei fatti in sede disciplinare. L’Amministrazione non ha recepito acriticamente la pendenza penale, ma ha valutato le risultanze dibattimentali, che hanno confermato l’attività lavorativa privata anche nei giorni di malattia. Le giustificazioni del ricorrente sono generiche. La sanzione appare proporzionata, trattandosi di una delle meno afflittive. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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