Decadenza licenza NCC: accertamento carenza requisito, non sanzione (TAR Emilia-Romagna n. 867 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza dall’autorizzazione all’esercizio del servizio di noleggio con conducente, disposta per il mancato esercizio del servizio per un periodo superiore a tre mesi senza giustificazione, non configura una sanzione amministrativa ma costituisce l’accertamento della sopravvenuta carenza di un requisito necessario per la titolarità della licenza. Ne consegue che non è richiesto un elemento soggettivo in capo all’interessato e non trovano applicazione i principi della legge n. 689/1981. La decadenza ha efficacia dichiarativa, produce i propri effetti ex tunc e non richiede l’apporto di organi consultivi, il cui parere sarebbe comunque irrilevante una volta accertata la sussistenza della fattispecie. La mancata sottoscrizione della copia notificata del provvedimento, ove l’originale sia stato regolarmente sottoscritto in via digitale, integra una mera irregolarità e non causa di nullità.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una licenza per l’esercizio dell’attività di noleggio con conducente rilasciata dal Comune di Budrio nel 2010, svolgeva per l’intero anno 2019 l’attività di centralinista presso una cooperativa, comunicando alla Camera di Commercio la cancellazione temporanea dell’impresa dall’Albo artigiano. All’inizio del 2020 decideva di riprendere il servizio in strada, ma l’Unione dei Comuni Terre di Pianura, accertata la mancata effettuazione del servizio per oltre tre mesi, avviava il procedimento di decadenza e, all’esito del contraddittorio, disponeva la decadenza della licenza ai sensi dell’art. 52, comma 1, lett. b), del regolamento comunale.
Il ricorrente impugnava l’ordinanza di decadenza e, in via subordinata, chiedeva l’annullamento e la disapplicazione del regolamento comunale, deducendo la natura sanzionatoria della misura, la nullità per omessa sottoscrizione della copia notificata e la mancata acquisizione del parere della commissione consultiva prevista dalle linee guida regionali.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso, disattendendo la tesi del ricorrente secondo cui la decadenza dall’autorizzazione NCC integrerebbe una sanzione amministrativa disciplinata dalla legge n. 689/1981. La decadenza consegue, invece, all’accertamento della sopravvenuta carenza di un requisito essenziale per la titolarità della licenza, rappresentato dall’effettivo svolgimento del servizio, condizione imprescindibile per l’esercizio individuale di un servizio pubblico non di linea ai sensi della legge n. 21/1992.
L’adozione del provvedimento formale ha natura meramente dichiarativa ed efficacia ex tunc, assolvendo alla funzione di assicurare il contraddittorio con il privato sull’esistenza dei presupposti di fatto e di diritto. La decadenza, priva di finalità afflittiva, tutela l’interesse pubblico alla regolarità e certezza dei rapporti amministrativi, come avviene in altri istituti quali il permesso di costruire per l’inutile decorso dei termini di inizio o ultimazione dei lavori o il decreto di assunzione in caso di mancata presa di servizio senza giustificato motivo.
Quanto al terzo motivo, la mancata sottoscrizione della copia notificata non determina la nullità dell’atto, trattandosi di mera irregolarità quando l’originale, presente in atti, risulti regolarmente sottoscritto con firma digitale, elemento idoneo a garantire la provenienza e l’identificazione dell’Amministrazione emanante (in termini, Cons. Stato, Sez. IV, 14 ottobre 2016, n. 4260; Cons. Stato, Sez. VI, 18 settembre 2009, n. 5622).
Priva di fondamento è anche la censura relativa alla mancata acquisizione del parere della commissione consultiva: la natura dichiarativa della decadenza, effetto previsto ex lege, rende irrilevante l’eventuale parere di un organo consultivo, che non potrebbe condurre a esito diverso una volta accertata la sussistenza della fattispecie dell’ingiustificata sospensione dell’attività oltre tre mesi.
Nota della Redazione
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