Il diniego di cittadinanza per motivi di sicurezza della Repubblica è legittimato da motivazione per relationem alle informative riservate (TAR Lazio n. 14165 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di diniego della concessione della cittadinanza italiana è legittimamente motivato anche solo mediante richiamo per relationem alle informative degli organismi preposti ai servizi di sicurezza dello Stato, senza che sia necessario riportare analiticamente il contenuto di tali atti, quando questi siano coperti da classifica di riservatezza in quanto idonei a pregiudicare la sicurezza nazionale. In tali casi, l’omessa comunicazione del preavviso di diniego ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 non costituisce vizio del procedimento, attesa la natura secretata delle informazioni poste a fondamento della decisione e la conseguente impossibilità di consentire l’ostensione all’interessato. La valutazione prognostica di pericolosità sociale del richiedente, affidata agli organismi di sicurezza e fondata su un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, è sindacabile dal giudice amministrativo solo nei limiti della manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti.
Il Fatto
Un cittadino di origini algerine ha impugnato il decreto del Ministero dell’Interno del 15 febbraio 2022, di rigetto della sua istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. L’amministrazione aveva fondato il diniego sulla circostanza che l’attività informativa esperita non consentiva di escludere pericoli per la sicurezza della Repubblica.
Con ordinanza istruttoria collegiale n. 8644/2022, il Tribunale ha ordinato alla p.a. di depositare in plico riservato la documentazione informativa sottesa al diniego. Il ricorrente, dopo la visione degli atti, ha proposto motivi aggiunti contestando gli addebiti emergenti dalla relazione riservata. In corso di causa, l’amministrazione ha effettuato un ulteriore deposito tardivo, e la Sezione ha disposto il rinvio dell’udienza per consentire alla difesa di prendere visione dei nuovi atti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto la richiesta di stralcio del deposito tardivo della relazione, sul presupposto che i difensori del ricorrente avevano potuto prenderne visione nel corso dell’udienza pubblica, formulando le proprie controdeduzioni senza richiedere un ulteriore rinvio. Tale circostanza ha garantito il pieno esercizio del diritto di difesa, rendendo il deposito tardivo non pregiudizievole.
Nel merito, la Sezione ha ritenuto infondata la censura relativa all’omesso preavviso ex art. 10-bis della legge n. 241/1990. Secondo il consolidato orientamento richiamato, laddove il diniego sia destinato ad essere supportato da elementi di carattere riservato, cui non sarebbe comunque consentito l’accesso ex art. 2, comma 1, lett. d), del decreto del Ministero dell’Interno n. 415/1998, la comunicazione dei motivi ostativi risulterebbe priva della sua funzione, non potendo l’interessato essere messo in condizione di conoscere dettagliatamente gli elementi posti a fondamento del provvedimento negativo.
Quanto al merito del diniego, la Corte ha rilevato come, nei casi in cui il diniego di cittadinanza sia fondato su ragioni attinenti alla sicurezza della Repubblica, il provvedimento sia sufficientemente motivato quando consente di comprendere l’iter logico seguito dall’amministrazione, non essendo necessario indicare analiticamente fonti e fatti accertati. Il richiamo alla relazione dei servizi di sicurezza costituisce una motivazione per relationem adeguata, considerato che una più ampia disclosure dei dati potrebbe compromettere l’attività preventiva degli organi preposti e la tutela delle fonti di informazione. Il regime di riservatezza è regolato dall’art. 42, comma 8, della legge n. 124/2007, che consente all’Autorità giudiziaria di ordinare l’esibizione dei documenti classificati, garantendo alle parti la visione senza estrazione di copia.
Nel caso di specie, all’esito dell’accesso alla documentazione riservata, sono emersi elementi critici quali la partecipazione del ricorrente alla fondazione di un’associazione i cui membri erano emersi in ambito investigativo relativo al radicalismo islamico e la richiesta di assunzione, finalizzata alla regolarizzazione, di un soggetto segnalato per simpatie verso movimenti di estremismo religioso. La Corte ha precisato che il radicalismo religioso costituisce un fenomeno politico-ideologico incompatibile con i valori fondanti l’ordinamento, sicché la frequentazione di soggetti attestati su tali posizioni giustifica un giudizio prognostico negativo. L’accertamento della p.a. è stato ritenuto attendibile in quanto proveniente da organismi pubblici preposti ai servizi di sicurezza, le cui valutazioni non sono sindacabili se non per profili di manifesta illogicità. Irrilevanti sono stati considerati la mancanza di risvolti penali, l’asserita contraddittorietà con il rilascio della carta di soggiorno — stante la differente natura dei due istituti — e il parere favorevole espresso dall’Ufficio della Questura di Verona, recessivo rispetto alle valutazioni dei servizi di sicurezza.
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Nota della Redazione
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