Divieto prefettizio di detenzione armi e pericolo di abuso per legame parentale (TAR Calabria n. 155 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, adottato ai sensi dell’art. 39 r.d. n. 773 del 1931, può fondarsi su un giudizio predittivo di inaffidabilità del soggetto, desunto dalla custodia delle proprie armi nel medesimo armadietto del fratello destinatario di analogo provvedimento. L’autorizzazione alla detenzione delle armi ha carattere eccezionale e presuppone la piena affidabilità del titolare, potendo l’Amministrazione valorizzare anche fatti isolati, ma significativi, e situazioni personali prive di rilevanza penale. Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni dell’Autorità di pubblica sicurezza ha natura non sostitutiva ed è limitato all’errore di fatto, al travisamento e alla manifesta irrazionalità.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Prefetto di Reggio Calabria gli ha imposto il divieto di detenzione, a qualsiasi titolo, di armi, munizioni e materiale esplodente, ordinando il contestuale ritiro della licenza di porto di pistola per difesa personale rilasciata nel 2013.
Il provvedimento si basava sulla proposta del Comando provinciale dei Carabinieri, che aveva segnalato il legame di parentela del ricorrente con il fratello non convivente, a sua volta destinatario di analoga proposta, e la circostanza che le armi dei due fossero custodite nel medesimo armadietto metallico. Respinta la tutela cautelare, la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente ha dedotto l’eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà della motivazione, sostenendo che il provvedimento si fondasse su una mera elencazione di precedenti e su indicazioni normative, oltre che sul solo rapporto di parentela, senza considerare la sua incensuratezza e il lungo possesso della licenza.
Il Collegio ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, richiamando l’art. 11, comma 3, TULPS, l’art. 39 r.d. n. 773 del 1931 e l’art. 43, comma 2, TULPS. Da tali disposizioni emerge che le autorizzazioni di polizia possono essere revocate non solo in presenza di reati, ma ogni volta in cui l’autorità ravvisi elementi che denotino inaffidabilità e pericolo di abuso.
Su questa base, il Tribunale ha ritenuto il giudizio di pericolosità espresso dall’Autorità di pubblica sicurezza logico e ragionevole. La custodia delle armi nel medesimo armadietto del fratello, destinatario di un provvedimento di divieto, è stata valorizzata come indice di un contesto che incide sulla piena affidabilità del soggetto, non essendo possibile escludere che le armi entrino nella disponibilità di persone socialmente pericolose.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui la detenzione di armi può essere autorizzata solo se non sussista alcun pericolo di abuso, richiedendosi che l’interessato sia al di sopra di ogni sospetto. Il giudizio amministrativo, ampiamente discrezionale, può fondarsi anche su fatti isolati ma significativi, o su vicende prive di rilevanza penale (cfr. Cons. St., III, n. 2404 del 2017; Cons. St., III, n. 6812 del 2018).
Il sindacato giurisdizionale è stato quindi limitato alla verifica di errori o travisamento dei fatti e di manifesta irrazionalità (cfr. Cons. St., III, n. 5678 del 2012), vizi che nella fattispecie non ricorrono. Per queste ragioni il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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