Ottemperanza e discrezionalità rivalutativa della Commissione nell’attribuzione della lode (TAR Puglia n. 888 del 11.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la portata conformativa della sentenza di annullamento non implica l’automatico riconoscimento del bene della vita richiesto dal ricorrente. Il giudicato, pur determinando il prosciugamento della discrezionalità amministrativa e un effetto orientativo sul rinnovato esercizio del potere, lascia integra la potestà valutativa dell’Amministrazione nella fase successiva al riesame. Il giudice dell’ottemperanza non può sostituirsi all’Amministrazione nell’esercizio di poteri discrezionali che le spettano in via esclusiva, potendone sindacare solo l’eventuale violazione del dictum giurisdizionale.
Il Fatto
I genitori di un minore, esercenti la responsabilità genitoriale, proponevano ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del TAR Puglia, sezione di Bari, che aveva accolto il ricorso avverso l’esito dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Il giudice aveva annullato il provvedimento nella parte in cui non era stata concessa la lode al giovane studente, disponendo che la Commissione d’esame procedesse, in diversa composizione, a una rivalutazione del percorso scolastico e delle prove sostenute.
L’Amministrazione scolastica, nominata una nuova Commissione, riesaminava la posizione dell’alunno ma confermava il voto finale senza attribuzione della lode; avverso tale esito i genitori proponevano ricorso per ottemperanza, assumendo la violazione del giudicato conformativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente chiarito che l’accoglimento del ricorso alla base del giudicato non implicava l’automatico riconoscimento della lode, trattandosi di bene della vita la cui attribuzione resta affidata alla valutazione discrezionale dell’Amministrazione. Ha quindi verificato la rispondenza dell’attività svolta al contenuto conformativo della pronuncia.
Sotto tale profilo, l’Amministrazione aveva correttamente ottemperato: aveva nominato una Commissione d’esame in diversa composizione – come disposto dal giudice -, aveva richiamato la normativa di regolamentazione dell’esame di Stato e aveva rivalutato l’intero percorso scolastico triennale del candidato, dal quale era emerso il conseguimento di valutazioni di poco inferiori alla soglia richiesta per l’attribuzione del beneficio.
Il Tribunale ha quindi ritenuto che, nel confermare la votazione senza la lode, l’Amministrazione non avesse illegittimamente esercitato le proprie prerogative e che un diverso esito avrebbe configurato un’indebita invasione del giudice nell’esercizio di poteri spettanti in via esclusiva all’Amministrazione pubblica. A sostegno della decisione è stato richiamato l’art. 13, comma 7, del D.M. n. 741 del 3 ottobre 2017, che condiziona l’attribuzione della lode a una deliberazione assunta all’unanimità dalla commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel triennio e agli esiti delle prove d’esame.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.