Titolo edilizio per serre fotovoltaiche e decadenza per mancato avvio dei lavori (TAR Calabria n. 111 del 13.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il titolo autorizzatorio che richiami espressamente, in tema di efficacia, l’art. 15, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 soggiace al termine iniziale di avvio dei lavori entro un anno dal rilascio, con decadenza in caso di inerzia, salva proroga per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare. La qualificazione formale del titolo è irrilevante quando l’amministrazione abbia puntualmente richiamato quel regime: l’interessato che intenda contestarlo deve impugnare tempestivamente il titolo in parte qua. Mere diffide e istanze non sono idonee a scalfire il regime di efficacia acquisito al provvedimento. Il mancato avvio dei lavori nel termine, divenuto definitivo, preclude l’operatività delle proroghe emergenziali sopravvenute.

Il Fatto

Il ricorrente era titolare di un titolo autorizzatorio rilasciato dal Comune nel novembre 2016 per la realizzazione di serre agricole fotovoltaiche destinate alla manipolazione di prodotti agricoli. Il provvedimento richiamava l’art. 15, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, imponendo l’avvio dei lavori entro un anno e il completamento entro tre anni dall’avvio, pena la decadenza.

Con successive istanze il ricorrente contestava la qualificazione del titolo come permesso di costruire, sostenendo l’applicabilità degli artt. 22 e 23 d.P.R. n. 380/2001 e del regime delle fonti rinnovabili. Nel febbraio 2018 il Comune concedeva una proroga biennale, fissando il termine iniziale al 14.11.2019. Il ricorrente comunicava l’avvio dei lavori solo nel giugno 2020 e chiedeva un’ulteriore proroga emergenziale. Il Comune rigettava l’istanza e dichiarava la decadenza del titolo; seguiva il rigetto dell’istanza di autotutela. Da qui il ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ricostruisce la questione pregiudiziale attorno alla qualificazione del titolo. Il ricorrente assume che l’autorizzazione non sia permesso di costruire, ma titolo abilitativo speciale in materia di fonti rinnovabili, con conseguente inoperatività del termine iniziale di efficacia di cui all’art. 15, comma 2, d.P.R. n. 380/2001.

La tesi è respinta. Il Collegio osserva che il provvedimento del 2016 attribuisce espressamente al titolo una efficacia coincidente con quella dell’art. 15 richiamato. Anche volendo accedere alla qualificazione speciale prospettata dal ricorrente, l’efficacia del titolo resta comunque subordinata alle condizioni ivi richiamate dall’amministrazione.

Il passaggio decisivo è di ordine processuale. Il ricorrente avrebbe dovuto impugnare tempestivamente il titolo in parte qua per contestare l’indebita attribuzione del regime di efficacia del permesso di costruire. L’inoltro di mere diffide e istanze non è idoneo a scalfire il regime acquisito al provvedimento, divenuto inoppugnabile sul punto.

Da ciò discende la reiezione delle censure sulla presunta inoperatività del termine iniziale e sulla pretesa applicabilità degli artt. 22 e 23 d.P.R. n. 380/2001. Il termine iniziale, prorogato al 14.11.2019, era già scaduto quando il ricorrente ha comunicato l’avvio dei lavori nel giugno 2020, molto prima dell’entrata in vigore della disciplina emergenziale invocata.

Il ricorso è quindi infondato e viene rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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