Inattendibilità della misurazione della massa grassa e annullamento dell’esclusione dal concorso VVF (TAR Lazio n. 13570 del 23.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’accesso alla tutela caducatoria avverso i giudizi di non idoneità espressi dalle commissioni mediche concorsuali è subordinato alla rilevazione di oggettivi elementi di inattendibilità dell’accertamento compiuto dall’amministrazione. La produzione di attendibili certificazioni mediche rilasciate in data assai prossima a quella della visita concorsuale può assumere rilievo ai fini della valutazione circa l’attendibilità delle misurazioni effettuate in sede concorsuale. La discrasia tra il dato rilevato in sede concorsuale e quello risultante dagli accertamenti svolti presso strutture del SSN, quando di entità tale da non poter essere ascritta a fattori fisiologici di misurazione, può far ritenere l’esclusione dipesa da un non accurato utilizzo o malfunzionamento degli strumenti, legittimando l’annullamento del provvedimento di esclusione.

Il Fatto

Un volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco veniva escluso dalla procedura speciale di reclutamento a domanda, indetta con decreto dipartimentale del 14 novembre 2018, n. 238, a seguito del giudizio di non idoneità espresso dalla commissione medica. Il provvedimento, adottato il 1° aprile 2025, n. 8815, risultava motivato dalla «alterazione dei parametri di composizione corporea: massa grassa (FM) 28,8%», ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 4 novembre 2019, n. 166.

Il ricorrente impugnava l’esclusione, deducendo l’inattendibilità delle misurazioni svolte in sede concorsuale, anche alla luce degli esiti di accertamenti sanitari cui si era sottoposto presso una struttura convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale in prossimità della visita concorsuale. Il Tribunale, con ordinanza del 7 maggio 2025, n. 8799, disponeva una verificazione ex artt. 19 e 66 c.p.a., demandando alla Commissione medica interforze di seconda istanza di Roma l’accertamento dei parametri corporei del ricorrente.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha rammentato che, in materia di giudizi di idoneità fisica nei concorsi pubblici, l’accesso alla tutela caducatoria è subordinato alla rilevazione di oggettivi elementi di inattendibilità dell’accertamento compiuto dall’amministrazione, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato e dello stesso Tribunale. La produzione di certificazioni mediche attendibili, rilasciate in una data prossima alla visita concorsuale, costituisce elemento valutabile ai fini del sindacato sull’affidabilità delle misurazioni effettuate in sede di concorso.

Nel caso di specie, il Collegio ha valorizzato la documentazione sanitaria prodotta dal ricorrente, relativa a visite svolte presso una struttura del SSN in date prossime a quella della verifica concorsuale, dalla quale risultava un dato di massa grassa significativamente inferiore (di circa sette punti) rispetto a quello accertato in sede di concorso. L’entità della discrasia è stata ritenuta tale da non poter essere esclusivamente ricondotta a fattori fisiologici di misurazione o a improvvise modifiche dei parametri corporei, delle quali non vi era evidenza agli atti.

Il Tribunale ha dato atto dell’esistenza di una pluralità di fattori che possono influenzare la misurazione della massa grassa, determinando risultati diversi anche a breve distanza di tempo. Tuttavia, la significativa divergenza riscontrata, unitamente all’esito della verificazione disposta in corso di giudizio – che acclarava l’idoneità del ricorrente con una massa grassa pari al 18,4% – ha reso più che plausibile che lo scostamento accertato potesse dipendere da un non accurato utilizzo degli strumenti di misurazione o da un loro malfunzionamento, ovvero da elementi patologici dell’accertamento determinanti per l’estromissione dalla procedura.

La Sezione ha inoltre richiamato la necessità di una verifica rigorosa dei presupposti dell’esclusione, tenuto conto degli effetti particolarmente pregiudizievoli connessi al mancato superamento della prova, da cui deriva la cancellazione dagli elenchi del personale volontario ai sensi degli artt. 12 del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139, e 20 del d.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76, in coerenza con precedenti decisioni relative alla medesima procedura di stabilizzazione. Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento della decisione di esclusione impugnata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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