Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sui benefici legge n. 107/2015 (TAR Marche n. 412 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di ottemperanza, il ricorso è procedibile quando sia decorso, dopo la notifica del titolo all’Amministrazione, il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. Accertato che il giudicato non è stato eseguito e che la pubblica amministrazione non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa, il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza e ordina l’esecuzione integrale del titolo, assegnando un termine e nominando, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta. L’Amministrazione resistente va condannata alla rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza allorché l’inadempimento non sia contestato al momento della presentazione del ricorso.
Il Fatto
Il Giudice del Lavoro, con sentenza passata in giudicato, ha dichiarato il diritto della parte ricorrente di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le competenti articolazioni territoriali all’assegnazione delle relative somme, con le modalità precisate nel titolo. La sentenza è stata notificata e la Cancelleria ha attestato il giudicato.
La parte ricorrente lamenta che il giudicato non è stato eseguito e propone ricorso per l’ottemperanza, chiedendo il pagamento delle somme liquidate. L’Ufficio Scolastico Regionale si costituisce con memoria formale. All’udienza camerale la causa è trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo della procedibilità del ricorso. Il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 risulta decorso dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione del ricorso. La domanda è dunque ammissibile.
Nel merito, il ricorso è fondato. Il titolo esecutivo indicato in epigrafe non è stato eseguito. In presenza dei presupposti di legge e del decorso del termine, l’Amministrazione, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.
Il ricorso va quindi accolto e va dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione intimata di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte. A tal fine il Collegio assegna il termine di trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.
Per il caso di inutile decorso del termine, è nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale presso il Ministero. Il commissario assume le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvede entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario all’assolvimento del mandato, direttamente o tramite funzionario delegato.
Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione resistente è condannata al relativo pagamento, anche tenuto conto di quanto statuito dal Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza n. 9289 del 25 novembre 2025. Le spese sono distratte a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
Nota della Redazione
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