Inammissibile il ricorso contro l’ordine di demolizione non notificato al vicino controinteressato (TAR Calabria n. 745 del 01.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia edilizia è controinteressato in senso tecnico non soltanto il soggetto espressamente menzionato nel provvedimento impugnato, ma anche colui che sia comunque agevolmente e facilmente individuabile dall’atto o aliunde. Il vicino confinante che abbia denunciato l’abuso e che sia contemplato, anche per relationem, nel provvedimento sanzionatorio è titolare di un interesse qualificato e contrario a quello del destinatario e va qualificato come controinteressato formale e sostanziale ai sensi dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm. Il ricorso proposto senza la sua previa notificazione è inammissibile, né è concedibile la rimessione in termini per errore scusabile quando l’individuazione del controinteressato fosse sin dall’origine agevole.

Il Fatto

La ricorrente impugna l’ordinanza di messa in pristino con demolizione adottata dal Comune, che aveva ordinato la rimozione di una porta-finestra ritenuta abusiva. Il provvedimento era stato emesso all’esito di una precedente sentenza del TAR, che aveva annullato il diniego comunale di esercizio dei poteri di vigilanza, accolto il ricorso del vicino confinante che aveva segnalato l’abuso.

Nel giudizio la ricorrente deduceva l’illegittimità dell’ordinanza per difetto di motivazione, per omessa comunicazione di avvio del procedimento e del preavviso di rigetto, per violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 e per l’insussistenza dei presupposti dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, avendo l’opera realizzazione risalente. Il Comune si costituiva con atto di mera forma. In sede cautelare il TAR rigettava l’istanza, mentre il Consiglio di Stato la accoglieva e sospendeva l’efficacia dell’ordinanza.

La Motivazione della Corte

Il TAR, in linea con quanto già osservato in sede cautelare, ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di notificazione al controinteressato. La sentenza si concentra interamente sulla nozione di controinteressato, che postula due elementi: uno formale, consistente nella menzione o nell’immediata individuabilità del soggetto nel provvedimento, e uno sostanziale, dato dall’interesse qualificato al mantenimento degli effetti dell’atto.

Richiamando la giurisprudenza amministrativa consolidata, il Collegio osserva che la qualità di controinteressato spetta anche a chi sia “agevolmente” o “facilmente” individuabile dal provvedimento o aliunde. In materia edilizia è controinteressato colui che riceve un vantaggio diretto dall’attività repressiva rispetto a un proprio diritto reale e sia contemplato nell’atto. La qualificazione del vicino confinante non può compiersi in astratto, ma richiede una verifica in concreto della situazione specifica.

Nel caso di specie il vicino, pur non menzionato direttamente nell’ordinanza, è pienamente individuabile in ragione del richiamo contenuto nel provvedimento alla sentenza del TAR e alla vicenda procedimentale che ne è alla base. Il richiamo non è “fugace” o irrilevante: esso costituisce l’unico fondamento del convincimento comunale, tanto che la motivazione dell’ordinanza si esaurisce nell’indicazione dell’abusività e nel rinvio alla sentenza.

Il Collegio esclude che possa soccorrere la rimessione in termini per errore scusabile, non sussistendo oggettive ragioni di incertezza né gravi impedimenti di fatto. La mancata notifica a un controinteressato ben noto è insuscettibile di sanatoria. Le spese sono compensate in ragione della natura in rito della decisione e del carattere meramente formale delle difese comunali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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