Revoca licenza investigatore privato per ragioni di sicurezza e ordine pubblico (TAR Calabria n. 1180 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Lo svolgimento dell’attività di investigazione privata, pur costituendo esercizio di attività imprenditoriale, appartiene alla materia della polizia di sicurezza per i riflessi sulla sicurezza e sull’ordine pubblico. La revoca dell’autorizzazione di cui all’art. 134 del TULPS non richiede i presupposti dell’interdittiva antimafia, collegandosi a una più ampia nozione di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, desumibile dall’art. 136 del TULPS e dall’art. 257 quater del r.d. n. 635/1940. L’amministrazione è investita di ampi poteri discrezionali, giustificati dalla primarietà degli interessi coinvolti e dalla natura eccezionale dell’attività rispetto al monopolio dei Corpi di Polizia. È pertanto legittimo il provvedimento che, valutate le controdeduzioni del titolare, ravvisi il difetto dei requisiti in una situazione ambientale non idonea ad assicurare la massima garanzia per la sicurezza e l’incolumità pubblica.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un istituto di investigazioni private autorizzato ai sensi dell’art. 134 del TULPS per le tipologie di attività di cui all’art. 5 del D.M. 269/2010, impugnava il decreto con cui il Prefetto di Vibo Valentia dell’11.1.2022 aveva disposto la revoca della licenza e il rigetto dell’istanza di prosecuzione dell’attività.
Il provvedimento si fondava su due ordini di controindicazioni: la destinatarietà, in capo alla ricorrente, di un divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi; e la posizione del coniuge convivente, indagato per associazione di tipo mafioso aggravata e destinatario di analogo divieto. La ricorrente deduceva la carenza di motivazione e di istruttoria, contestando l’omessa disamina delle controdeduzioni e l’insussistenza dei presupposti per la perdita dei requisiti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha confermato, in sede di plena cognitio, quanto già osservato in fase cautelare, richiamando l’orientamento secondo cui la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vigilanza privata si collega a una nozione di pericolo più ampia di quella dell’interdittiva antimafia, estensibile a qualunque situazione di fatto che evidenzi un pregiudizio per i primari interessi coinvolti.
Il giudice ha ribadito che l’amministrazione gode di ampi poteri valutativi, giustificati dalla primarietà degli interessi pubblici e dal fatto che la vigilanza privata rappresenta una palese eccezione al principio per cui la protezione di persone e beni è di stretta competenza dei Corpi di Polizia. Ciò impone di ponderare con rigore non solo il rilascio, ma anche la permanenza della licenza già rilasciata.
Nel caso concreto, il provvedimento è stato ritenuto esente da censure. Le controindicazioni attengono tanto alla persona della titolare — destinataria di un divieto di detenzione di armi — quanto al coniuge convivente, indagato per associazione di tipo mafiosa aggravata, sottoposto ad arresti domiciliari e destinatario di analogo divieto.
Il Collegio ha escluso che tali valutazioni siano manifestamente irragionevoli. Le controdeduzioni della ricorrente risultano esaminate, seppur senza l’esito auspicato. Ha pesato, in particolare, la circostanza che l’attività investigativa fosse svolta in locali dell’abitazione in cui la titolare e il coniuge risiedono: una situazione ambientale che, secondo l’amministrazione, non poteva assicurare la massima garanzia per la sicurezza e l’incolumità pubblica.
Il ricorso è stato quindi rigettato, con compensazione delle spese tra le parti in ragione delle circostanze della controversia.
Nota della Redazione
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