Carta docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Calabria n. 742 del 01.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, sezione lavoro, che ha accertato il diritto del docente a usufruire del beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, il giudice amministrativo, accertato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, dichiara l’inottemperanza dell’amministrazione ove questa non abbia provveduto al pagamento. Il ricorso è fondato quando la documentazione e le difese comprovano il perdurante inadempimento. Il Collegio assegna all’amministrazione il termine di sessanta giorni per dare piena ed integrale esecuzione al titolo e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza, con condanna alle spese di lite distratte in favore dei difensori antistatari.

Il Fatto

Il Tribunale di Reggio Calabria, sezione lavoro, con sentenza aveva accertato e dichiarato il diritto del ricorrente a usufruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per le annualità indicate, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione, in suo favore, l’importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico documentato, a titolo di carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con destinazione vincolata.

Non avendo l’amministrazione provveduto a dare esecuzione al titolo, divenuto definitivo e ritualmente notificato, il ricorrente ha agito con atto notificato e depositato il 30 dicembre 2024 per l’integrale ottemperanza. Il Ministero si è costituito resistendo con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, di cui all’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Il titolo è passato in giudicato ed è stato notificato ritualmente, come precisato con memoria rimasta non contestata dalla difesa erariale.

La documentazione versata in atti e le difese svolte comprovano che l’amministrazione non ha dato esecuzione al titolo azionato. La difesa di parte ricorrente ha precisato che, allo stato, non risultava alcun accredito della somma riconosciuta in sentenza a titolo di bonus carta docente.

Il ricorso è pertanto fondato e va accolto. Il Tribunale dichiara l’inottemperanza del Ministero resistente e ordina, ex art. 112 e ss. cod. proc. amm., la piena ed integrale esecuzione della sentenza mediante la messa a disposizione dell’importo dovuto.

All’amministrazione è assegnato il termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento.

Il commissario, su istanza di parte attestante il perdurante inadempimento, entro i sessanta giorni successivi darà corso al procedimento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, inviando poi alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati. Il magistrato relatore è delegato a provvedere su eventuali richieste di proroga. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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