Ottemperanza alla carta docente: commissario ad acta per il Ministero inadempiente (TAR Calabria n. 727 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza presuppone un titolo esecutivo passato in giudicato e ritualmente notificato, nonché l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per il pagamento dalla pubblica amministrazione. Accertato il perdurante inadempimento, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato ai sensi dell’art. 112 e ss. cod. proc. amm., assegna un termine per adempiere e nomina, sin d’ora, il commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. La condanna alle spese segue il criterio della soccombenza ed è liquidata con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
Il ricorrente ha agito davanti al giudice amministrativo per ottenere l’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per le annualità indicate, e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione l’importo di 500,00 euro per ciascun anno scolastico documentato, a titolo di carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con destinazione vincolata.
La sentenza era stata notificata ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ. ed era passata in giudicato. Non avendo l’amministrazione provveduto a dare esecuzione, il ricorrente ha proposto ricorso per la sua integrale ottemperanza. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dall’accertamento del titolo azionato: la sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata ritualmente. Su questa base verifica la sussistenza dei presupposti processuali del giudizio di ottemperanza, ossia la definitività del titolo e la sua idoneità a fondare l’esecuzione.
Il Collegio dà atto che, rispetto al titolo della cui ottemperanza si tratta, è decorso anche il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Il decorso di tale termine integra la condizione necessaria per poter agire in ottemperanza nei confronti dell’amministrazione debitrice.
La documentazione versata in atti e le difese svolte comprovano che l’amministrazione non ha dato esecuzione al titolo. Il ricorso è pertanto dichiarato fondato e viene accolto. Il giudice dichiara l’inottemperanza del Ministero resistente e gli assegna il termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, per provvedere all’adempimento.
Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario, su istanza della parte ricorrente che attesti il perdurante inadempimento, entro i successivi sessanta giorni darà corso al procedimento compiendo gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. Al termine delle operazioni invierà alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati.
Il Collegio delega il magistrato relatore a provvedere sulle eventuali richieste di proroga del termine concesso. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in 500,00 euro, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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