Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sull’elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche (TAR Lazio n. 12866 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso proposto dinanzi al giudice amministrativo avverso l’inserimento di un ente nell’Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuato ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 196/2009. La cognizione piena su tale elenco spetta alla Corte dei conti, alla luce della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 23-quater, comma 2, del d.l. n. 137/2020 e della conseguente attribuzione al giudice contabile della giurisdizione esclusiva in materia.
Il Fatto
Il Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso – Cisia impugnava innanzi al TAR Lazio il proprio inserimento nell’Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, predisposto dall’ISTAT e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Il ricorrente chiedeva l’annullamento dell’inserimento e, in parte qua, del predetto Elenco. Si costituivano in giudizio l’ISTAT e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentati dall’Avvocatura dello Stato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n. 39/2026 del 27/03/2026, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 23-quater, comma 2, del d.l. n. 137/2020. Tale declaratoria ha risolto definitivamente la questione concernente la giurisdizione sulla ricognizione ISTAT delle amministrazioni pubbliche, attribuendo alla Corte dei conti la cognizione piena sul predetto elenco.
Alla luce di tale principio, il giudice amministrativo ha ritenuto di non poter conoscere della controversia, non sussistendo la propria giurisdizione. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice contabile.
La sentenza ha precisato che la causa potrà essere riproposta dinanzi alla Corte dei conti ai sensi e nei termini di cui all’art. 11, comma 2, cod. proc. amm., con la salvezza degli effetti processuali e sostanziali previsti dalla medesima disposizione.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha disposto la compensazione tra tutte le parti costituite in giudizio, in ragione della complessità della questione e del sopraggiunto intervento chiarificatore della Corte costituzionale.
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Nota della Redazione
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