Permesso di costruire in deroga per RSA e interesse pubblico dell’impianto (TAR Lombardia n. 3061 del 03.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rilascio del permesso di costruire in deroga allo strumento urbanistico generale può riguardare anche impianti di proprietà privata, purché destinati a finalità di carattere generale, dovendo l’Amministrazione accertare il nesso fra la destinazione dell’impianto e l’interesse pubblico da perseguire. La residenza sanitaria assistenziale, per l’attività sanitaria e assistenziale svolta a favore di soggetti fragili e non autosufficienti, integra un impianto di interesse pubblico, senza che il carattere industriale dell’attività sia di per sé incompatibile con tale qualificazione. La deroga al parametro della densità edilizia è consentita quando le norme tecniche esprimono la densità attraverso il rapporto tra altezza e superficie. Non sussiste ostacolo all’applicazione del permesso di costruire convenzionato ai titoli in deroga, ben potendo la convenzione disciplinare gli obblighi del privato verso l’Amministrazione.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce un agriturismo confinante con l’ambito territoriale nel quale è stata autorizzata la realizzazione di una RSA. La società e le due socie impugnavano la deliberazione consiliare n. 38 del 2022, con cui il Consiglio comunale autorizzava il rilascio di un permesso di costruire in deroga, unitamente a due pregresse deliberazioni di Giunta prodromiche.
L’impugnazione era poi estesa, con un primo atto di motivi aggiunti, al PdC convenzionato n. 4 del 2022 e, con un secondo atto, al PdC in deroga n. 1 del 2022. Le ricorrenti chiedevano anche la sospensione degli atti gravati. La domanda cautelare era respinta dal TAR con ordinanza n. 405 del 2023 e l’appello cautelare era rigettato dal Consiglio di Stato, Sezione IV, ordinanza n. 2396 del 2023. Con un terzo ricorso per motivi aggiunti le ricorrenti proponevano domanda di risarcimento dei danni asseritamente cagionati dal PdC in deroga.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, rilevata l’infondatezza complessiva del gravame, ritiene assorbite le eccezioni pregiudiziali. Sul primo motivo del ricorso principale, relativo alla violazione dell’art. 40, ultimo comma, L.R. Lombardia n. 12/2005 e dell’art. 7 della legge n. 241/1990, si esclude che la sola condizione di proprietari confinanti imponga l’avviso di avvio del procedimento. Nel caso concreto, l’istanza di accesso agli atti e le osservazioni presentate prima dell’approvazione della deliberazione consiliare dimostrano la piena conoscibilità della procedura da parte delle ricorrenti, con rigetto del motivo.
Sul secondo motivo, concernente la supposta assenza delle condizioni per il rilascio del titolo in deroga, il Tribunale richiama il consolidato indirizzo per cui l’impianto di interesse pubblico può essere anche di proprietà privata (Cons. Stato, Sez. IV, n. 9924/2023; Cons. Stato, Sez. V, n. 4518/2014). La RSA svolge attività sanitaria e assistenziale a favore di soggetti fragili, integrando pertanto un interesse di carattere generale; il carattere industriale menzionato nella deliberazione rileva solo ai fini dell’assoggettamento al contributo di costruzione ai sensi dell’art. 19, comma 1, del TUE.
Sul terzo motivo, il Collegio esclude la violazione dell’art. 40, comma 2, L.R. n. 12/2005, poiché la variazione della superficie coperta incide sul parametro della densità, espresso dalle norme tecniche del PGT attraverso il rapporto tra altezza e superficie. Sul quarto motivo si afferma che la figura del permesso di costruire convenzionato, disciplinata dall’art. 28-bis del TUE, è applicabile anche ai titoli in deroga, risultando anzi necessaria per l’attuazione delle prescrizioni del PGT.
Gli ulteriori mezzi, relativi alla deliberazione di Giunta n. 106 del 2022 e all’atto di indirizzo n. 131 del 2021, sono respinti: la prima costituisce semplice proposta al Consiglio, organo competente ex art. 42 del d.lgs. n. 267/2000; il secondo ha mero carattere endoprocedimentale, con dubbio di ammissibilità della relativa impugnazione. Il Collegio richiama infine l’art. 10 della convenzione accessoria, che prevede prestazioni a favore dei residenti, confermando l’interesse pubblico dell’operazione. Ne deriva il rigetto dell’intero ricorso principale, dei due atti di motivi aggiunti e, conseguentemente, della connessa domanda risarcitoria, con condanna delle ricorrenti alle spese di lite.
Nota della Redazione
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