Ottemperanza al giudicato di condanna dell’ASP al pagamento delle spese processuali (TAR Calabria n. 620 del 24.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato di condanna pecuniaria a carico della pubblica amministrazione, l’azione prevista dagli artt. 112 ss. cod. proc. amm. è ammissibile quando il titolo esecutivo sia divenuto definitivo, sia stato ritualmente notificato e sia decorso il termine dilatorio di art. 14 d.l. n. 669/1996 senza che l’ente abbia adempiuto. Spetta all’amministrazione debitrice allegare e provare l’avvenuta esecuzione del provvedimento giurisdizionale, incombendo su di essa il relativo onere probatorio. Integrati tali presupposti, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’ente di dare esecuzione al giudicato, assegna un termine per l’adempimento e, per il caso di ulteriore inerzia, nomina un Commissario ad acta che provveda al reperimento delle somme, anche in assenza di apposito stanziamento o di disponibilità di cassa.

Il Fatto

La ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza di condanna dell’ASP al pagamento delle spese e competenze processuali a lei riconosciute quale procuratore antistatario, liquidate in € 158,00 per spese vive e € 4.350,00 per compensi, oltre accessori.

Non avendo l’azienda sanitaria dato corso al pagamento, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza limitatamente al capo delle spese dinanzi al TAR Calabria. L’amministrazione intimata, pur ritualmente notificata, non si è costituita in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la definitività del titolo, attestata dalla documentazione prodotta, e la sua rituale notificazione all’amministrazione. Da tale notificazione il Tribunale ha fatto decorrere il termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, ormai integralmente decorso.

Su questo punto il TAR ha richiamato il consolidato indirizzo delle Sezioni Unite n. 13533/2001, secondo cui l’onere di dimostrare l’avvenuta esecuzione del provvedimento giurisdizionale grava sull’amministrazione debitrice. Nel caso concreto l’ente non ha offerto alcuna prova in tal senso, essendosi limitato a non costituirsi.

Integrati dunque i presupposti dell’azione, il Tribunale ha dichiarato l’obbligo dell’ASP di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme indicate nel titolo, assegnando all’ente un termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza.

Per il caso di inutile scadenza di tale termine, è stato nominato Commissario ad acta il Prefetto di Reggio Calabria, con facoltà di delega, affinché provveda all’allocazione in bilancio, all’impegno, alla liquidazione e al pagamento, nonché al reperimento materiale delle somme. Il Collegio ha precisato che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.

Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e liquidate in € 500,00, oltre accessori e refusione del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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