Accesso agli atti e cessata materia del contendere con soccombenza virtuale della (TAR Calabria n. 662 del 14.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio promosso avverso il silenzio sull’istanza di accesso, l’ostensione dei documenti richiesti intervenuta in corso di causa determina la cessazione della materia del contendere, essendo stato conseguito il bene della vita preteso dall’istante. La posteriorità dell’ostensione rispetto alla proposizione del ricorso, in assenza di specifiche ragioni a giustificare il ritardo, fonda la condanna dell’amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale, con eventuale distrazione in favore dei procuratori antistatari che ne abbiano fatto richiesta.

Il Fatto

Il ricorrente aveva presentato alla Prefettura istanza di accesso documentale alla documentazione relativa al procedimento di conversione del proprio permesso di soggiorno, rilasciato per motivi di lavoro stagionale. A fronte dell’inerzia dell’amministrazione, seguivano due diffide. Con una nota l’amministrazione si era limitata a una cronistoria degli eventi del procedimento, senza esibire alcun documento, richiamando peraltro una piattaforma telematica ministeriale non utilizzabile dal ricorrente, privo di utenza dedicata.

Il ricorrente proponeva quindi ricorso avverso il silenzio rigetto formatosi ai sensi dell’art. 25, comma 4, l. n. 241/1990, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di esibizione ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a. Nel corso del giudizio l’amministrazione produceva la documentazione richiesta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione della sorte del ricorso sull’accesso quando l’amministrazione, dopo la proposizione del giudizio, soddisfi la pretesa dell’istante. Il principio è enunciato in termini generali: incardinato un ricorso sull’accesso, se l’amministrazione ostende i documenti richiesti in corso di causa, il cd. bene della vita preteso dall’istante deve ritenersi conseguito, con conseguente sussistenza dei presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere.

Nel caso concreto, la declaratoria trova riscontro nelle stesse dichiarazioni rese dalla parte ricorrente nel corso della camera di consiglio, che ha qualificato la produzione documentale come satisfattiva del proprio diritto all’accesso e ha chiesto la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese della resistente.

Il Tribunale esamina poi il profilo delle spese, che costituisce il nucleo più rilevante della decisione. La posteriorità dell’ostensione rispetto alla proposizione del giudizio, unitamente all’assenza di specifiche ragioni a motivo del ritardo, giustifica la condanna dell’amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali. Il Collegio applica il principio della soccombenza cd. virtuale, che opera anche quando la definizione del giudizio non passa per una pronuncia di merito sfavorevole alla parte pubblica, essendosi la stessa resa inadempiente fino alla pendenza della lite.

Le spese sono liquidate in complessivi euro 1.000,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari che ne hanno fatto espressa richiesta. La sentenza è dichiarata eseguibile dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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