Stabilizzazione del personale di Polizia Penitenziaria e riedizione del potere dopo annullamento per difetto di motivazione (TAR Calabria n. 1575 del 13.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La riedizione del potere dopo l’annullamento giurisdizionale per difetto di motivazione non impone all’Amministrazione di pervenire a un esito favorevole all’istante, ma soltanto di riesaminare la fattispecie applicando criteri chiari, oggettivi, logici e uniformi, coerenti con il parametro normativo e negoziale di riferimento. In materia di stabilizzazione del personale di Polizia Penitenziaria presso le sedi “extra moenia”, è legittimo il criterio che ammette alla procedura solo il personale titolare di un’assegnazione definitiva o strutturale ab origine, escludendo quello che presta servizio in forza di provvedimenti meramente provvisori o precari, purché tale distinzione trovi riscontro negli accordi sindacali e nelle esigenze organizzative. Non integra disparità di trattamento il diverso esito riservato a funzionari che si trovavano in una situazione giuridica differente, essendo stati destinati al Provveditorato in via definitiva fin dall’origine. Le valutazioni espresse da un dirigente in un precedente incarico non vincolano la determinazione assunta nella veste di Direttore generale, caratterizzata da una diversa prospettiva organizzativa e da un differente ambito decisionale.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria, prestava servizio presso il Provveditorato dell’Amministrazione Penitenziaria (PRAP) della Calabria in forza di un provvedimento di assegnazione provvisoria, a partire dal 16 maggio 2017. Escluso dalla procedura di stabilizzazione del personale operante presso sedi “extra moenia”, prevista dagli accordi sindacali del 4 giugno 2018, aveva ottenuto l’annullamento del primo diniego da parte del TAR Calabria per difetto di motivazione, con sentenza che escludeva però l’esistenza di un diritto soggettivo alla stabilizzazione e lasciava salva la riedizione del potere.
Con la nota dell’11 novembre 2022, il Direttore generale del personale, in esecuzione di quella sentenza, ha nuovamente negato la stabilizzazione, applicando il criterio per cui solo il personale assegnato in via definitiva al PRAP al termine dei corsi di formazione poteva essere ammesso alla procedura. Il ricorrente ha impugnato tale provvedimento deducendo violazione delle garanzie procedimentali, nullità per violazione del giudicato, difetto di istruttoria, contraddittorietà dell’azione amministrativa e disparità di trattamento rispetto ad altri due funzionari stabilizzati.
La Motivazione della Corte
Il TAR Calabria respinge il ricorso, giudicando infondati tutti i motivi. In primo luogo, i giudici chiariscono che la precedente sentenza aveva annullato l’originario diniego per sole carenze motivazionali, senza riconoscere alcun diritto automatico alla stabilizzazione. L’Amministrazione, quindi, era tenuta soltanto a rivalutare l’istanza ancorandola a criteri coerenti, onere che ha correttamente assolto individuando un criterio di selezione chiaro, oggettivo e uniforme.
Quanto alla violazione dell’accordo sindacale del 4 giugno 2018, il Collegio rileva che tale accordo imponeva di valutare le posizioni dei funzionari considerando le modalità con cui essi erano arrivati a operare presso i Provveditorati. L’Amministrazione si è attenuta a tale vincolo, distinguendo tra il personale titolare ab origine di un’assegnazione definitiva o strutturale – categoria cui appartengono i colleghi stabilizzati citati dal ricorrente – e il personale trasferito in forza di un titolo meramente provvisorio o precario, nel quale ricade la posizione del ricorrente. Tale opzione interpretativa non è viziata da irragionevolezza manifesta né da travisamento dei fatti, ponendosi in linea con le dotazioni organiche definite dal D.M. 2 ottobre 2017.
Il Tribunale esclude altresì la dedotta incoerenza dell’operato del Direttore generale, osservando che le valutazioni rese quando lo stesso rivestiva la carica di Provveditore regionale rispondevano a esigenze operative locali, mentre la determinazione assunta come Direttore generale implica un diverso bilanciamento comparativo volto a governare gli organici su scala nazionale. Infine, la Corte ritiene insussistente la violazione del principio di eguaglianza e dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, poiché le distinzioni operate non risultano discriminatorie né irragionevoli, essendo fondate sul tenore dell’accordo sindacale e sulle esigenze organizzative dell’Amministrazione.
In ragione della complessità delle valutazioni ermeneutiche correlate agli accordi sindacali, il TAR dispone la totale compensazione delle spese di lite tra le parti.
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Nota della Redazione
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