Verifica di inveridicità dichiarazioni ex art. 80 e accesso agli atti: incombenti istruttori (TAR Molise n. 308 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di procedure di gara, l’eccezione di tardività del ricorso impone al giudice di acquisire dall’Amministrazione una relazione di chiarimenti sulla modalità e sulla tempistica di evasione dell’istanza di accesso agli atti, al fine di valutare la decorrenza del termine di impugnazione. Costituisce, inoltre, incombente istruttorio necessario, ai sensi dell’art. 80 d.lgs. n. 50/2016, l’acquisizione, a carico dell’operatore economico aggiudicatario, di specifici elementi documentali relativi alle vicende penali che avrebbero coinvolto i suoi legali rappresentanti o amministratori, ivi inclusi gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis cod. proc. pen. e gli atti relativi alle determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale, ove ostensibili.
Il Fatto
Il Consorzio Stabile CMF ha impugnato dinanzi al TAR Molise la determinazione con cui la stazione appaltante ha aggiudicato alla società Servizi Sanitari Integrati il Lotto 8 di una procedura aperta per l’affidamento di servizi di lava-noleggio, deducendo, tra l’altro, l’illegittima valutazione delle offerte tecniche e la mancata esclusione della controinteressata. Con il ricorso e i successivi motivi aggiunti, la ricorrente ha contestato la graduatoria finale e gli atti endoprocedimentali, chiedendo l’annullamento dell’aggiudicazione e la declaratoria del proprio diritto al subentro.
La controinteressata ha proposto ricorso incidentale, sostenendo che la ricorrente avrebbe dovuto essere esclusa. Le parti resistenti hanno, inoltre, eccepito la tardività del ricorso principale, questione sulla quale il Collegio ha ritenuto di dover acquisire elementi istruttori.
La Motivazione della Corte
Il TAR Molise ha preliminarmente rilevato la necessità di acquisire dall’Amministrazione una relazione di chiarimenti circa le modalità e la tempistica con cui è stata evasa la richiesta di accesso agli atti avanzata dal Consorzio ricorrente a valle della procedura. Tale incombente è funzionale a verificare la fondatezza dell’eccezione di tardività, dovendosi valutare se il termine di impugnazione sia decorso solo a seguito dell’effettiva ostensione della documentazione richiesta.
Quanto al merito della prima censura, la ricorrente ha dedotto l’inveridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 80 d.lgs. n. 50/2016 dall’aggiudicataria, la quale avrebbe omesso di dichiarare il coinvolgimento dei propri legali rappresentanti in vicende penali per reati commessi nell’esercizio della professione. Sul punto, il Collegio ha ritenuto indispensabile che la controinteressata fornisca specifici elementi documentali, versando in atti i provvedimenti rilevanti relativi ai procedimenti penali indicati.
La Corte ha precisato che tale documentazione dovrà includere, ove ostensibili, gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis cod. proc. pen., gli atti relativi all’eventuale proroga del termine delle indagini e le determinazioni assunte in ordine all’esercizio dell’azione penale, nonché gli eventuali provvedimenti definitori. Il termine concesso per gli adempimenti è di sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell’ordinanza.
L’ordinanza dispone quindi gli incombenti istruttori a carico dell’Amministrazione e della controinteressata, rinviando la prosecuzione del giudizio all’udienza pubblica del 16 dicembre 2026.
Nota della Redazione
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