Diniego di rinnovo del permesso per motivi familiari: giurisdizione del giudice ordinario (TAR Calabria n. 618 del 23.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le controversie aventi ad oggetto il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. La situazione giuridica dedotta in giudizio è infatti di diritto soggettivo, ai sensi dell’art. 30, comma 6, d.lgs. n. 286/1998, che richiama espressamente, oltre al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, anche gli altri provvedimenti dell’Autorità amministrativa in materia di diritto all’unità familiare. In tale categoria va ricondotto anche il provvedimento che decide sull’istanza di rinnovo del titolo di soggiorno. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso proposto davanti al giudice amministrativo, con possibilità di riassunzione della causa dinanzi al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a., con salvezza degli effetti sostanziali e processuali.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di permesso di soggiorno lavorativo giunto a scadenza, presentava istanza di rinnovo del titolo. L’amministrazione comunicava l’esistenza di motivi ostativi all’accoglimento, legati all’allontanamento dal territorio italiano per un periodo superiore ai sei mesi consentiti dall’art. 13, comma 4, d.P.R. n. 394/1999. Il ricorrente produceva certificazione medica attestante un ricovero ospedaliero all’estero per ictus, ipertensione e diabete, con successiva terapia riabilitativa.

Il Questore rigettava comunque l’istanza, non ritenendo le ragioni addotte idonee a giustificare l’assenza. Il ricorrente impugnava il decreto davanti al TAR Calabria, previa sospensione cautelare ottenuta inaudita altera parte dinanzi al giudice ordinario ex art. 700 c.p.c., confermata in sede di reclamo. Il Ministero dell’Interno e la Questura eccepivano il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario e l’infondatezza del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina in via pregiudiziale l’eccezione di inammissibilità per carenza di giurisdizione, giudicandola fondata. Anzitutto il TAR ritiene acquisito che l’istanza del ricorrente vada intesa come richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari. La conclusione si ricava dalle indicazioni della modulistica versata in atti e dal collegamento con la distinta istanza presentata dal coniuge.

Non è condivisa la tesi del ricorrente, secondo cui sarebbe stato utilizzato il Modello 209 in materia di rinnovo tout court e la richiesta sarebbe fondata su ragioni di lavoro subordinato. Il riferimento al “lavoro subordinato” contenuto nei dati della domanda attiene, per il Collegio, al codice della tipologia di permesso già posseduto, non alle ragioni del rinnovo. Nella stessa direzione depone l’ammissione, contenuta nel secondo motivo, che il codice “13-Famiglia” inerisce a ragioni familiari.

Ricostruita così la questione, il TAR rileva che la controversia attiene a un diritto soggettivo, come ricavabile dall’art. 30, comma 6, d.lgs. n. 286/1998. La norma, oltre a richiamare il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, estende il riferimento agli altri provvedimenti dell’Autorità amministrativa in materia di diritto all’unità familiare. In tale categoria rientra certamente il diniego espresso sull’istanza volta al rinnovo del titolo di soggiorno.

Il TAR richiama sul punto il proprio orientamento e la giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio, Latina, Sez. I, n. 516 del 2022; TAR Marche, Sez. I, n. 144 del 2022; TAR Campania, Salerno, n. 1761 del 2021), secondo cui le controversie in materia di permesso di soggiorno per motivi familiari spettano al giudice ordinario. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con possibilità di riassunzione ai sensi dell’art. 11 c.p.a.

Le spese sono compensate, avuto riguardo alla natura delle situazioni giuridiche coinvolte e all’esito in rito del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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