Inottemperanza al giudicato sulla carta elettronica docente e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 1590 del 08.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione all’obbligo portato dal titolo esecutivo e ordina la completa esecuzione del giudicato, per la sola sorte capitale, entro un termine assegnato. L’inadempimento non contestato dall’Amministrazione, unitamente al decorso infruttuoso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, integra il presupposto dell’ottemperanza. Al perdurare dell’inerzia consegue la nomina di un commissario ad acta, che adotta gli atti necessari all’assolvimento del mandato, senza diritto a compenso quando sia un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.
Il Fatto
La ricorrente ha ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza che accerta e dichiara il suo diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 13 luglio 2015, e condanna l’Amministrazione ad attribuirlo per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20 e 2020/21.
Nonostante la notifica del titolo, l’Amministrazione è rimasta inadempiente. Non essendovi stata impugnazione, è intervenuto il passaggio in giudicato e sono decorsi infruttuosamente i centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’integrale esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’art. 114 cod. proc. amm. e verifica i presupposti del ricorso. La pretesa azionata risulta adeguatamente documentata e il titolo è divenuto definitivo. L’Amministrazione, costituitasi in giudizio, non ha contestato l’inadempimento dell’obbligo portato dal titolo.
Su queste basi il Tribunale accerta l’inottemperanza del giudicato e condanna l’Amministrazione a dare completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, ma solo per la sorte capitale. Il termine assegnato è di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza.
Decorso infruttuosamente tale termine, è previsto l’intervento di un commissario ad acta, nominato sin d’ora nel dirigente indicato, che provvede entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione a cura del ricorrente. Il commissario adotta gli atti necessari all’assolvimento del mandato, comprese variazioni di bilancio e stipulazione di mutui e prestiti, avvalendosi della struttura organizzativa regionale e coordinadosi con le strutture competenti.
Il Collegio precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo ad alcun compenso. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono distratte a favore dei difensori dichiaratisi antistatari, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.
Il dispositivo dichiara l’inottemperanza, ordina all’ente resistente di dare completa esecuzione nei termini e nelle forme stabilite, nomina il commissario per il caso di perdurante inerzia e condanna l’Amministrazione alla rifusione delle spese, liquidate in € 1000,00 per compensi, oltre accessori e oneri.
Nota della Redazione
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