Spese a carico dell’amministrazione per ottemperanza tardiva al giudicato (TAR Molise n. 15 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato, la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta esecuzione della pretesa costituisce esito doveroso quando l’amministrazione abbia spontaneamente e integralmente soddisfatto l’obbligo. Tale declaratoria non comporta però automaticamente la compensazione delle spese: l’amministrazione che abbia ottemperato solo dopo la proposizione del ricorso va condannata al pagamento delle spese di giudizio e al rimborso del contributo unificato, perché la lite si è resa necessaria per la sua iniziale inerzia. Ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., il rimedio dell’ottemperanza è esperibile anche per assicurare l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato.
Il Fatto
La società ricorrente aveva ottenuto dal Giudice di Pace di Campobasso un decreto ingiuntivo, confermato con sentenza n. 281/2024, per il pagamento di una somma, dei compensi professionali e degli esborsi da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche. Divenuto esecutivo il titolo, la società ha notificato la sentenza e il decreto in forma esecutiva, atteso il termine dilatorio di centoventi giorni.
Dopo l’inerzia dell’amministrazione, la società ha notificato atto di precetto, rimasto anch’esso senza riscontro. Ha quindi proposto ricorso per ottemperanza al giudicato. Nel corso del giudizio il Provveditorato ha prodotto il decreto dirigenziale di autorizzazione al pagamento e la nota con cui si comunicava l’emissione dello speciale ordine di pagamento in favore dell’impresa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato l’ammissibilità dell’azione di ottemperanza, avuto riguardo al passaggio in giudicato della sentenza del Giudice di Pace e alla riconducibilità del provvedimento ottemperando – una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato – tra quelli la cui esecuzione può essere assicurata con il rimedio dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Il Tribunale ha poi rilevato che le conclusioni della ricorrente in udienza, dirette a ottenere la declaratoria di cessazione della materia del contendere, rendevano doverosa la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., essendo emerso che la pretesa azionata aveva trovato spontanea e completa esecuzione.
Sul punto delle spese, il Collegio ha ritenuto che esse dovessero essere poste a carico dell’amministrazione intimata. Determinante, nella motivazione, è il rilievo temporale: l’ottemperanza dovuta ha avuto luogo solo ben dopo la proposizione del ricorso, depositato il 24 luglio 2025. La circostanza che l’adempimento sia intervenuto in pendenza di giudizio, dunque, non vale a far venir meno la soccombenza sostanziale dell’amministrazione, che con la propria inerzia ha reso necessaria l’attivazione del rimedio.
Il Tribunale ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere e condannato l’amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 800,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato versato, ordinando l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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