Ottemperanza al giudicato civile e inammissibilità delle spese di precetto non satisfattivo (TAR Calabria n. 614 del 22.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato civile, il creditore ha diritto al pagamento della sorte capitale e degli interessi moratori ex art. 5 D.lgs. n. 231/2002, da calcolarsi in ragione della scadenza delle singole fatture accertate dal giudice civile. Le somme già versate dall’amministrazione vanno imputate secondo l’art. 1194 c.c., con soddisfazione prima degli interessi e poi del capitale. Non sono invece riconoscibili le competenze dei precetti non seguiti da esecuzione, poiché l’uso di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. va rigettata quando il titolo per cui si ottempera è di recente formazione.
Il Fatto
La società ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato civile, rappresentato dall’ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di Reggio Calabria del 4.03.2023. Con quel provvedimento il Comune era stato condannato al pagamento della complessiva somma di € 26.459,35, oltre interessi ex art. 5 D.lgs. n. 231/2002, a titolo di saldo per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, nonché delle spese legali di lite.
Dopo la notifica di un primo precetto, l’ente locale aveva versato € 33.745,54, somma che la ricorrente aveva imputato in parte agli interessi, in parte alle spese e solo marginalmente al capitale. Notificato un secondo precetto, la società ha chiesto il pagamento del capitale residuo e della penalità di mora per l’ulteriore ritardo. Il Comune non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato i presupposti dell’azione. La mancata costituzione dell’amministrazione non consente di desumere l’integrale esecuzione del titolo. Il giudice ha poi accertato che la copia informatica dell’ordinanza risulta notificata al Comune, con conseguente decorrenza del termine di 120 giorni di cui all’art. 14 della legge n. 669/1996.
Sussistono, quindi, i requisiti per ordinare la piena esecuzione del giudicato, mediante il pagamento della sorte capitale di € 26.459,35 e degli interessi moratori, calcolati in ragione della data di scadenza delle fatture che comprovano il credito accertato in sede civile.
Il computo deve tenere conto, ex art. 1194 c.c., delle somme già versate dall’ente. Su questo punto il Collegio non ammette l’imputazione operata dal creditore: il pagamento di € 33.745,54, riferito al mandato di pagamento di cui alla nota comunale del 19.10.2023, va imputato secondo l’ordine legale, con soddisfazione degli interessi prima del capitale.
Il passaggio centrale riguarda le spese di precetto. Il Tribunale esclude che possano considerarsi dovute le competenze dei precetti notificati nel luglio 2023 e nel febbraio 2024. Tali spese, come quelle delle procedure esecutive non satisfattive, non sono riconoscibili perché l’uso di strumenti di esecuzione diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore. Il Collegio richiama sul punto un proprio precedente (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, n. 365 del 4.06.2024).
Le somme risultanti dal computo vanno corrisposte entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, insieme alle spese strumentali al giudizio di ottemperanza. In caso di inutile scadenza, è nominato Commissario ad acta il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Reggio Calabria.
Il Collegio rigetta, infine, la domanda di penalità di mora, in considerazione della recente epoca di formazione del titolo. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.000,00, oltre accessori.
Nota della Redazione
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