Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e nomina del Commissario (TAR Marche n. 12 del 07.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo senza che l’Amministrazione vi abbia dato esecuzione, il ricorso è procedibile e, in difetto di opposizione di ragioni contrarie, fondato. Il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di eseguire integralmente la sentenza, assegna un termine per l’adempimento e, per il caso di inutile decorso, nomina sin d’ora il Commissario ad acta. La sola nomina del Commissario, in funzione acceleratoria, è sufficiente a escludere la richiesta di indennizzo per inosservanza del termine di esecuzione, quando non emergono motivi per dubitare del sollecito adempimento.

Il Fatto

Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice del Lavoro ha dichiarato il diritto del ricorrente a fruire del beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito, insieme alle competenti articolazioni territoriali, all’assegnazione delle somme riconosciute per gli anni scolastici accertati, con condanna alle spese e distrazione in favore del procuratore antistatario. Sul titolo si è formato il giudicato.

Il ricorrente lamenta che l’Amministrazione non ha dato esecuzione alla sentenza e propone ricorso per ottemperanza per conseguire il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria formale. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza camerale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la procedibilità del ricorso. La verifica verte sul decorso del termine di centoventi giorni dalla notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione del ricorso, ai sensi dell’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. Il termine risulta spirato, sicché l’iniziativa è procedibile.

Nel merito il ricorso è fondato. Il titolo indicato in epigrafe non è stato eseguito. L’Amministrazione, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. Il Collegio valorizza il decorso del termine di legge e l’assenza di contestazioni sull’inadempimento.

Il giudice dell’ottemperanza accoglie pertanto il ricorso e dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte. A tal fine assegna il termine di trenta giorni a decorrere dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.

Per il caso di inutile decorso del termine, è nominato sin d’ora Commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione. Il Commissario assume le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione, e provvede entro i successivi centoventi giorni all’esecuzione dell’incarico, adottando ogni atto necessario, anche tramite funzionario delegato e con la struttura organizzativa regionale.

La richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. è invece rigettata. Non emergono particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e la sola nomina del Commissario è ritenuta sufficiente in funzione acceleratoria. L’Amministrazione è condannata alle spese del giudizio, liquidate in dispositivo e distratte in favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a., anche in considerazione di Cons. Stato, sez. VII, n. 9289 del 25 novembre 2025.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *