Carta docente, esecuzione del giudicato e limiti della collaborazione del creditore (TAR Umbria n. 67 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza di condanna del Ministero dell’istruzione al pagamento del bonus “carta del docente”, la mancata completa esecuzione giustifica l’assegnazione di un termine e la nomina del commissario ad acta. La pubblicazione di avvisi sul sito istituzionale per raccogliere nuovamente le richieste di pagamento non sospende l’esecuzione né legittima l’inerzia dell’Amministrazione. I doveri di leale collaborazione, buona fede e correttezza non impongono al creditore di attendere senza certezza di tempi prima di tutelarsi in giudizio: una simile pretesa è eccessiva ed esorbitante. Nessuna norma subordina la soddisfazione del credito agli adempimenti della procedura telematica.
Il Fatto
Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’istruzione a corrispondere alla ricorrente il beneficio economico previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20 e 2020/21, oltre alle spese legali.
Notificata la sentenza in forma esecutiva e decorso il termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, la ricorrente ha documentato il passaggio in giudicato del titolo per mancata impugnazione, senza però ricevere il bonus. Ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’assegnazione di un termine di sessanta giorni e, in caso di decorso infruttuoso, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con memoria di stile, chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto, in via preliminare, che dagli atti non emerge l’avvenuto pagamento di tutte le somme spettanti in forza della sentenza di condanna. Il presupposto dell’ottemperanza è dunque integrato.
Nel merito, il Tribunale richiama la consolidata giurisprudenza amministrativa che ha riconosciuto la fondatezza delle pretese all’esecuzione delle sentenze del Ministero in materia di carta docente, richiamando numerosi giudizi analoghi definiti nel 2025. La questione giuridica centrale riguarda la tesi difensiva dell’Amministrazione, fondata sulla pubblicazione di avvisi sul sito istituzionale e sul sito dell’USR Umbria, finalizzati a raccogliere nuovamente le richieste di pagamento, e sulla dedotta esigenza di leale collaborazione del creditore.
Il Collegio conferma l’orientamento già espresso: la pretesa che il creditore attenda ulteriormente e senza avere certezza di tempi prima di tutelarsi in giudizio appare eccessiva ed esorbitante i doveri di correttezza e buona fede. Nessuna norma supporta la tesi dell’Amministrazione circa la necessità che il docente ponga in essere gli adempimenti previsti in via amministrativa dalla procedura telematica e attenda che la sua posizione venga concretamente presa in considerazione, né dispone la sospensione dei giudizi. In mancanza di modifiche alle procedure amministrative e ai tempi di pagamento, non vi sono ragioni che si frappongano alla completa esecuzione della sentenza.
Quanto all’individuazione del commissario ad acta, il Collegio rinvia alle argomentazioni già sviluppate nei giudizi analoghi, confermando l’individuazione nel Prefetto competente per territorio. Accoglie quindi il ricorso, assegna al Ministero sessanta giorni per il pagamento di tutte le somme e nomina fin d’ora il commissario, con compenso di euro cinquecento a carico dell’Amministrazione inottemperante. Liquida le spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario e dispone la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei Conti e alla Ragioneria Generale dello Stato.
Nota della Redazione
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