Carta docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Calabria n. 612 del 22.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che abbia riconosciuto al docente il diritto al beneficio di cui all”art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 è fondato quando l”amministrazione, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall”art. 14 d.l. n. 669/1996, non abbia dato esecuzione al titolo. Il giudice amministrativo, accertata l”inottemperanza, ordina all”amministrazione di dare piena ed integrale esecuzione al giudicato ai sensi dell”art. 112 e ss. cod. proc. amm. e, per il caso di persistente inadempimento, nomina sin d”ora il Commissario ad acta. La condanna alle spese segue la soccombenza e può essere distratta in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Il Fatto
Con sentenza del giudice del lavoro il Tribunale di Reggio Calabria ha accertato il diritto della parte ricorrente, docente, a usufruire del beneficio della carta elettronica per l”aggiornamento e la formazione del docente per le annualità indicate, condannando il Ministero dell”Istruzione e del Merito a mettere a disposizione l”importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico documentato, oltre interessi o rivalutazione.
La sentenza è stata notificata ai sensi dell”art. 479 cod. proc. civ. ed è passata in giudicato. Non avendo il Ministero provveduto a darvi esecuzione, la ricorrente ha agito con ricorso depositato il 3 febbraio 2025 per ottenere l”integrale ottemperanza. Il Ministero intimato si è costituito resistendo con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale amministrativo, investito del ricorso ex art. 114 cod. proc. amm., verifica anzitutto la sussistenza dei presupposti processuali dell”azione di ottemperanza. Il titolo azionato è una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e ritualmente notificata, come tale idonea a fondare la giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell”art. 112 cod. proc. amm.
Il Collegio dà atto che rispetto al titolo è decorso anche il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall”art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Superata tale soglia temporale, l”inerzia dell”amministrazione diviene giuridicamente rilevante e legittima l”esperimento del rimedio ottemperanziale.
La documentazione versata in atti e le difese delle parti comprovano che il Ministero non ha provveduto a dare esecuzione al titolo. L”amministrazione, pur costituitasi, non ha dedotto né dimostrato alcun adempimento, limitandosi a resistere con atto di mera forma.
Il ricorso è pertanto dichiarato fondato e accolto, con declaratoria di inottemperanza del Ministero resistente. Al fine di assicurare l”effettività della tutela, il Tribunale assegna all”amministrazione il termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, per provvedere all”adempimento.
Per il caso di inutile decorso di tale termine, il Collegio nomina sin d”ora quale Commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il Commissario, su istanza della parte attestante il perdurante inadempimento, compirà entro i successivi sessanta giorni tutti gli atti necessari, a carico e spese dell”amministrazione inadempiente, inviando poi alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.