Irregolarità formale del conto senza ammanco viola esattezza e trasparenza (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 170 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale reso dal consegnatario dei beni di magazzino di una farmacia ospedaliera deve essere dichiarato irregolare senza ammanco quando la documentazione di carico e scarico risulti incompleta, erronea o non valorizzata. Il principio di trasparenza del bilancio impone all’agente contabile l’obbligo di registrazione della quantità di prodotto anche quando il valore economico sia pari a zero, perché la tracciabilità della gestione patrimoniale deve essere comunque garantita. La mancata o irregolare compilazione dei buoni integra violazione dei principi di esattezza e trasparenza delle scritture contabili, che non è esclusa dalla natura transitoria delle partite di giro né dallo sfasamento temporale tra movimentazione del conto deposito, emissione del buono di carico ed emissione della fattura. L’accertata regolarità sostanziale della gestione, con superamento delle contestazioni sui valori economici, non elimina l’irregolarità formale del conto.
Il Fatto
La vicenda riguarda il conto giudiziale reso da un agente contabile con funzioni di consegnatario dei beni del magazzino farmacia di un’azienda ospedaliera, per l’esercizio finanziario 2017. Il magistrato istruttore ha rimesso al Collegio la questione della procedibilità del conto, rilevando la mancanza della documentazione relativa al carico e allo scarico dei prodotti, essenzialmente risoltasi in una mera tabella contabile.
Dichiarata la procedibilità con una precedente sentenza-ordinanza, il giudizio è proseguito con una lunga fase istruttoria, scandita da plurimi rinvii e termini assegnati all’amministrazione per il deposito della documentazione richiesta. La questione arriva così alla decisione del Collegio sul merito della regolarità del conto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato dapprima i rilievi contenuti nella relazione integrativa del magistrato designato, che aveva evidenziato gravi irregolarità sotto plurimi profili: acquisto di prodotti biomedicali, buoni di carico e scarico non compilati o compilati in bianco, buoni erroneamente redatti o non valorizzati, fatture non trasmesse, emissione di più buoni a fronte dello stesso documento fiscale.
L’agente contabile ha superato le contestazioni di carattere sostanziale, in particolare allegando la fattura relativa all’acquisto di un farmaco di rilevante valore economico. In esito a tale difesa, il magistrato istruttore ha concluso per l’irregolarità del conto senza ammanco a carico dell’agente, conclusione fatta propria dal pubblico ministero e recepita dal Collegio.
Quanto alle irregolarità formali, la Corte ne ha ricostruito la genesi nella particolare dinamica del conto deposito: il materiale acquistato non viene contabilizzato fino all’impianto o all’assegnazione al paziente, e la movimentazione avviene a impianto avvenuto con successiva emissione del buono di carico. Ne deriva uno sfasamento diacronico tra le rilevazioni delle partite di giro, che rende ragione di eventuali errori materiali.
Il Collegio ha però ritenuto che tale sfasamento non giustifichi omissioni e lacune documentali. Ha richiamato il principio per cui il principio di trasparenza del bilancio impone che, anche quando il valore del prodotto è pari a zero, la tracciabilità e la trasparenza della gestione patrimoniale siano garantite, con obbligo di registrazione contabile della quantità corrispondente, secondo quanto già affermato in un precedente della stessa Sezione.
In conclusione, la gestione è stata dichiarata irregolare, per violazione dei principi di esattezza e trasparenza delle scritture contabili, senza ammanco. Non si è dato luogo a pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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