Mancato rendiconto delle spese elettorali: sanzione da cinquantamila euro (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 104 del 10.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In caso di mancato deposito del rendiconto delle spese elettorali da parte delle liste partecipanti alle elezioni comunali nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, il Collegio istituito presso la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti accerta l’inadempienza e applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000 prevista dall’art. 13, comma 7, legge n. 96/2012. L’obbligo grava sui partiti, movimenti e liste, i quali devono presentare il rendiconto, ancorché negativo, con indicazione delle fonti di finanziamento e documentazione a supporto. La dichiarazione sostitutiva resa da uno solo dei delegati di lista, priva di valore esaustivo rispetto alla gestione contabile complessiva, non esclude il permanere dell’inadempienza. La sanzione è determinata nel minimo edittale quando non risultino allegati elementi per una diversa graduazione.

Il Fatto

In occasione delle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023, il Comune di Cinisello Balsamo, con popolazione superiore a 30.000 abitanti, rientrava tra gli enti soggetti al controllo della Corte dei conti in materia di spese elettorali. La lista partecipante alla competizione risultava inadempiente all’obbligo di trasmissione del rendiconto delle spese sostenute per la campagna elettorale.

Il Collegio, dopo una richiesta preliminare inoltrata al Comune e un sollecito ai delegati di lista, disponeva con ordinanza istruttoria n. 77 dell’8 marzo 2024 la trasmissione del rendiconto entro il 26 marzo 2024. Perveniva una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa da una sola delegata, che attestava di non aver ricevuto finanziamenti né sostenuto spese, precisando però che la dichiarazione non era esaustiva rispetto alla gestione contabile ascrivibile all’altra delegata. La questione approdava così alla camera di consiglio per l’accertamento dell’inadempienza e l’eventuale applicazione della sanzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 13, comma 7, legge n. 96/2012, che impone a partiti, movimenti e liste di presentare alla Sezione regionale di controllo il rendiconto delle spese elettorali, ancorché negativo, entro 45 giorni dall’insediamento del nuovo Consiglio comunale per le tornate elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. La medesima disposizione attribuisce al Collegio il potere di applicare la sanzione amministrativa pecuniaria in caso di mancato deposito.

La verifica istruttoria aveva già escluso l’avvenuta trasmissione del rendiconto della lista. Il Collegio richiama la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 24/2013/INPR, recante i primi indirizzi interpretativi sull’applicazione dell’art. 13 legge n. 96/2012, e la deliberazione n. 12/2014/QMIG sull’adeguamento dei profili organizzativi del controllo. Tali indirizzi confermano l’ampiezza dell’obbligo documentale e il suo carattere autonomo rispetto all’esito elettorale.

La difesa della lista si sostanziava esclusivamente nella dichiarazione sostitutiva di una delegata. Il Collegio rileva che tale atto, oltre a essere reso a titolo personale, indica espressamente di non essere esaustivo rispetto a eventuali spese o entrate gestite dall’altra delegata di lista. Non è dunque possibile escludere che la lista abbia ricevuto finanziamenti o sostenuto spese. L’inadempienza permane.

Accertato il mancato deposito, il Collegio applica la sanzione di euro 50.000, pari al minimo edittale, non emergendo elementi per una determinazione superiore. Dispone inoltre la trasmissione della deliberazione alla Procura ai sensi dell’art. 133 d.lgs. n. 174/2016 e al Presidente del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 12, comma 3-bis, legge n. 515/1993.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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