Pensione privilegiata militare di leva: aggravamento e indennità una tantum (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 3 del 07.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di revisione del trattamento privilegiato ex art. 70 del d.P.R. n. 1092/1973, il militare può far valere i propri maggiori diritti senza limiti di tempo. Ove sia accertata la dipendenza da causa di servizio per interdipendenza e l’ascrivibilità delle infermità cumulate alla Tabella B annessa alla legge n. 313/1968, spetta l’indennità una tantum di cui all’art. 69 del d.P.R. n. 1092/1973, nella misura massima di cinque annualità della pensione di ottava categoria. La pensione privilegiata vitalizia presuppone l’ascrivibilità alla Tabella A e non può essere riconosciuta per il periodo anteriore quando difetti, a quella data, il relativo presupposto. Le norme sul trattamento privilegiato si applicano anche ai militari in servizio di leva.

Il Fatto

Il ricorrente, militare di leva, subiva nel 1988 un infortunio riconosciuto dipendente da causa di servizio, per il quale il Ministero della Difesa concedeva un indennizzo una tantum pari a quattro annualità di Tabella B. A seguito di una prima istanza di aggravamento, respinta, presentava una seconda domanda nel gennaio 2014, chiedendo il riconoscimento dell’aggravamento dell’infermità già dipendente e dell’interdipendenza di ulteriori patologie artrosiche.

La C.M.O. di Roma, nel dicembre 2014, giudicava l’infermità non aggravata e le altre non interdipendenti. Il Ministero emetteva quindi il decreto negativo del 30.10.2015, impugnato dal ricorrente davanti alla Corte dei conti. Nelle more del giudizio, una ulteriore istanza del dicembre 2020 veniva accolta con decreto del 2023, che riconosceva la pensione privilegiata tabellare vitalizia di ottava categoria dall’1.01.2021. Il ricorrente limitava allora la pretesa al periodo gennaio 2014 – dicembre 2020.

La Motivazione della Corte

Il giudizio ha ad oggetto l’accertamento del diritto al trattamento di privilegio per le patologie dedotte. Poiché il Ministero ha concesso la pensione di ottava categoria a vita ma solo dall’1.01.2021, il ricorrente ha circoscritto la domanda al periodo compreso tra la domanda di aggravamento del 27.01.2014 e il 31.12.2020.

Il Giudice richiama il combinato disposto degli artt. 64 e 67 del d.P.R. n. 1092/1973, secondo cui presupposto del trattamento privilegiato è la dipendenza da fatti di servizio delle infermità da cui derivi una menomazione ascrivibile alle categorie della Tabella A. L’art. 70 consente la revisione senza limiti di tempo. Le norme si applicano anche ai militari di leva.

La documentazione in atti non consentiva di dirimere la questione, sicché il Giudice acquisiva il parere dell’Unità operativa medicina legale dell’ASL Napoli 1 Centro. Il parere, depositato il 15.10.2024, ha riconosciuto la diagnosi di dipendenza da causa di servizio e l’interdipendenza dell’infermità artrosica, già riconosciuta in via derivata con il decreto del 2023. Ha inoltre ritenuto che, per la modesta incidenza funzionale del cumulo, fosse concedibile una sola ulteriore annualità dell’indennità una tantum, essendo il massimo di cinque annualità.

Il Giudice ritiene il parere esaustivo e coerente con la documentazione, privo di incongruenze: esso ha distinto la diagnosi, già acquisita, dalla valutazione della decorrenza della pretesa. Alla data del 27.01.2014 non sussistevano i presupposti della pensione privilegiata, ma solo quelli dell’indennità ex art. 69 del d.P.R. n. 1092/1973. L’aggravamento rilevante ex art. 70 è già stato riscontrato con il decreto del 2023, con decorrenza dall’1.01.2021.

Il ricorso è pertanto accolto parzialmente, con accertamento del diritto a una ulteriore annualità dell’indennità una tantum e condanna del Ministero al pagamento. Sugli importi dovuti decorrono gli oneri accessori dal 27.01.2014, nel maggior importo tra rivalutazione e interessi legali, secondo il principio delle Sezioni riunite. Le spese sono compensate per l’accoglimento parziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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