Dipendenza da causa di servizio e ascrivibilità tabellare tra Tab. B e (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 188 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità del militare richiede l’accertamento del nesso eziologico in termini di concausa efficiente e determinante, non essendo sufficiente l’impegno generico del servizio prestato. Il giudice può fondare il giudizio sulla consulenza tecnica d’ufficio, purché motivata, logicamente coerente e svolta nel contraddittorio tecnico delle parti. L’ascrivibilità tabellare segue un criterio autonomo: l’esiguità della documentazione clinica disponibile impedisce di classificare l’infermità come non suscettibile di miglioramento e ne impone l’ascrizione alla Tab. B, con il solo riconoscimento di un periodo di 8^ Categoria Tab A. Il diniego amministrativo fondato su un parere del Comitato di verifica generico e avulso dalla concreta situazione lavorativa è superabile dall’accertamento tecnico.

Il Fatto

Il ricorrente, già dipendente del Ministero della Difesa e appartenente al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, aveva chiesto nel 2000 l’equo indennizzo per la dipendenza da causa di servizio delle infermità Spondilosi diffusa del rachide con discopatia C5-C6 e C6-C7. La Commissione Medica Ospedaliera le aveva giudicate dipendenti da causa di servizio e ascrivibili alla Tab. A Categoria 8^; il Comitato di verifica per le cause di servizio, con parere del 2007, le aveva ritenute di natura degenerativa e non dipendenti. Il Ministero aveva quindi respinto l’istanza.

Nel 2021 l’interessato aveva presentato domanda di pensione privilegiata e impugnato il diniego. Nelle more del giudizio è deceduto e gli eredi hanno riassunto il procedimento, chiedendo l’annullamento del provvedimento negativo, l’accertamento della dipendenza da causa di servizio e il riconoscimento della pensione privilegiata.

La Motivazione della Corte

La questione è squisitamente medico-legale. La Corte ha disposto consulenza tecnica d’ufficio affidata all’Ufficio medico-legale del Ministero della Salute, rinnovandola dopo il decesso del ricorrente perché il consulente non aveva ancora depositato il parere.

Il CTU ha analizzato le mansioni svolte per circa quarant’anni, i rapporti informativi del periodo 1996-1999 e gli accertamenti sanitari. Ha qualificato l’attività come usurante, per la turnazione h 24 e le condizioni climatiche umide e fredde, e ha concluso che essa ha operato come concausa efficiente e determinante dell’instaurarsi della patologia degenerativa in età precoce.

Il giudice ha condiviso integralmente le conclusioni del consulente, giudicandole ampiamente motivate, coerenti e analitiche, con rispetto del contraddittorio tecnico. Ha tuttavia distinto il profilo eziologico da quello dell’ascrivibilità tabellare: l’esiguità della documentazione disponibile, non integrata neppure dalla parte ricorrente, impedisce una ricostruzione clinica del caso e non consente di classificare le infermità come non suscettibili di miglioramento, condizione necessaria per l’ascrizione alla Tab. A.

La Corte ha richiamato la disciplina dell’art. 69 del d.P.R. n. 1092/1973 e dell’art. 4, comma 2, legge n. 9/1980, che riconoscono al militare affetto da infermità ascrivibili alla Tab. B un’indennità una tantum commisurata a una o più annualità della pensione di ottava categoria.

Il ricorso è stato quindi parzialmente accolto: riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e l’ascrivibilità a Tab. B, con tre anni di 8^ Categoria Tab A dalla domanda amministrativa. Il Ministero è stato condannato alla corresponsione delle tre annualità, maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria secondo il criterio del cumulo parziale indicato dalle Sezioni Riunite n. 10/2002, con decorrenza dalla domanda amministrativa. Le spese di giudizio sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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