Imposta di soggiorno e difetto di giurisdizione contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 76 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
A seguito della novella del 2020, l’obbligo dei gestori delle strutture ricettive di versare l’imposta di soggiorno ha natura esclusivamente tributaria. Ne consegue il venir meno della qualifica di agenti contabili in capo a tali soggetti e l’attrazione delle controversie tra ente impositore e responsabile d’imposta nella sfera della giurisdizione tributaria. Il giudizio di conto instaurato davanti alla Corte dei conti è pertanto affetto da difetto di giurisdizione, rilevabile anche d’ufficio. Resta fermo il dovere dell’Amministrazione di attivarsi per il recupero del dovuto con gli strumenti dell’ordinamento tributario.
Il Fatto
Il responsabile del servizio finanziario di un Comune ha depositato presso la Sezione giurisdizionale il conto giudiziale relativo all’imposta di soggiorno riscossa, per l’esercizio 2018, a carico dei clienti di una struttura ricettiva. Il conto è stato compilato d’ufficio e depositato oltre il termine di cui all’art. 139 del codice della giustizia contabile, per l’inottemperanza dell’agente contabile.
Dall’esame del conto era emerso che il Comune non possedeva i dati sulle presenze, che il conto non era firmato dall’agente e che nessuna somma risultava riscossa o versata. La Procura regionale aveva chiesto un provvedimento interlocutorio per accertare l’effettiva consistenza del carico. Dopo una prima sentenza-ordinanza di non luogo a provvedere e la restituzione degli atti, il giudizio è tornato alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’istanza di rinvio formulata in udienza dal Procuratore regionale. L’istanza non è accolta: un recente pronunciamento della Corte di cassazione, Sezioni unite, n. 1527/2026, ha dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in una vicenda analoga, in favore del giudice tributario. Il giudizio è dunque maturo per la decisione, non potendo il rinvio fondarsi sulla mera possibilità di un mutamento di orientamento, in ragione del principio costituzionale della ragionevole durata dei processi.
In via pregiudiziale la Corte procede all’esame d’ufficio dei presupposti della giurisdizione contabile. Oggetto del giudizio è il conto presentato dal gestore di una struttura ricettiva. Per esigenze di sinteticità, ai sensi degli artt. 39 codice della giustizia contabile e 17 dell’allegato 2, la motivazione richiama le sentenze da n. 53 a n. 64 del 2026 della medesima Sezione.
Il Collegio richiama altresì l’ordinanza n. 1527/2026 delle Sezioni unite, che ha affermato come, a seguito della novella del 2020, l’obbligo dei gestori delle strutture ricettive di versare l’imposta di soggiorno abbia natura esclusivamente tributaria. Da ciò deriva il venir meno della loro qualifica come agenti contabili e l’attrazione delle liti tra ente impositore e responsabile d’imposta nella esclusiva sfera della giurisdizione tributaria.
La Corte dichiara pertanto il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario. Resta fermo il dovere dell’Amministrazione di attivarsi per il recupero del dovuto secondo gli strumenti dell’ordinamento tributario, anche al fine di evitare condotte omissive che potrebbero integrare responsabilità erariale. Nulla è disposto sulle spese.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.