Controllo Corte conti su società consortile ricerca PNRR: parere non ostativo (Corte dei Conti Sez. Riunite contr. n. 28 del 29.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il parere della Corte dei conti sulla costituzione di società partecipate ex art. 5 TUSP non è ostativo quando l’operazione risponde ai vincoli tipologici e finalistici degli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 175/2016 e la sostenibilità finanziaria risulta comprovata da un business plan adeguato. L’atto deliberativo deve tuttavia recare una motivazione analitica e autosufficiente, non surrogabile dal Formulario TUSP compilato per l’AGCM. Le carenze motivazionali possono essere eccezionalmente colmate, in virtù dell’unitarietà dell’operazione societaria, attingendo agli atti deliberativi degli altri soci pubblici. La scelta del modello societario imposto dall’avviso di finanziamento esclude l’onere di raffronto con l’internalizzazione o l’affidamento a terzi.
Il Fatto
L’INRIM trasmette alle Sezioni riunite in sede di controllo la delibera del proprio Consiglio di amministrazione del 26 febbraio 2024, con cui approva la partecipazione alla costituzione di una società consortile a responsabilità limitata, destinata a svolgere il ruolo di HUB di un partenariato esteso nel settore delle attività spaziali. L’iniziativa si colloca nel quadro del PNRR e del bando emanato dall’Agenzia Spaziale Italiana, che ha ammesso a finanziamento il programma con un contributo di 80 milioni.
La richiesta di pronuncia è formulata ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, TUSP, nonostante l’ente sia assoggettato al controllo della Corte dei conti ex legge n. 259/1958: l’INRIM richiama il principio di diritto espresso dalla deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 per radicare la competenza delle Sezioni riunite.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il profilo della competenza. Il principio della pronuncia nomofilattica del 2022 — relativo alle operazioni di partenariato esteso attuate secondo le linee guida del MUR e riconducibili al PNRR, con costituzione di una società consortile da parte di una pluralità di enti pubblici diffusi sul territorio nazionale — è ritenuto applicabile in via analogica anche agli atti degli enti sottoposti al controllo ex legge n. 259/1958. Le esigenze di valutazione unitaria dell’iniziativa giustificano la deroga all’ordinario riparto dell’art. 5, comma 4, TUSP.
Sul merito, la Corte verifica il rispetto della competenza ad adottare l’atto: la delibera dell’organo amministrativo dell’ente è conforme alla lettera d) dell’art. 7, comma 1, TUSP, e contiene gli elementi essenziali dell’atto costitutivo richiesti dall’art. 2463 c.c., applicabile alle consortili per effetto del richiamo all’art. 2615-ter c.c. Lo statuto e il patto parasociale assicurano la quota pubblica maggioritaria per la durata del programma.
La Corte rileva però una carenza dell’onere motivazionale: l’atto non esplicita in modo adeguato il vincolo di stretta necessarietà dell’operazione rispetto alle finalità istituzionali dell’ente, ai sensi degli artt. 4, comma 1, e 5 TUSP, e il Formulario TUSP non ha valenza integrativa. In via eccezionale, attesa l’unitarietà dell’operazione, le lacune sono colmate con la documentazione del soggetto promotore e degli altri soci pubblici.
Quanto ai vincoli dell’art. 4 TUSP, le attività della società rientrano nella produzione di un servizio di interesse generale e nella ricerca, espressamente contemplata dall’art. 4-bis TUSP per gli interventi del PNRR. La sostenibilità finanziaria, oggettiva e soggettiva, è integrata: il business plan evidenzia margini positivi e flussi di cassa positivi, mentre l’esiguità dell’apporto dell’ente esclude problemi di bilancio. La convenienza economica emerge dalla natura delle attività e dallo scopo consortile, e la scelta del modello societario era imposta dall’avviso, ciò che esclude il raffronto con l’internalizzazione. Infine, nessun profilo di incompatibilità con la disciplina europea degli aiuti di Stato è ravvisato, trattandosi di attività di ricerca istituzionale in regime consortile.
Nota della Redazione
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