Causa di servizio e imperizia del militare infortunato in addestramento (Corte dei Conti Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 13.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’imperizia dimostrata dal militare nell’esecuzione di un esercizio addestrativo non integra, di per sé, la colpa grave e non è idonea a interrompere il nesso causale tra lo svolgimento delle mansioni e l’infortunio riportato. Ai fini del riconoscimento della causa di servizio, rileva unicamente la riconducibilità dell’evento all’attività di servizio, restando esclusa la dipendenza solo in presenza di una condotta abnorme, del tutto avulsa dalle mansioni. Il giudice contabile può accertare in via autonoma la dipendenza da causa di servizio della patologia, ai fini del futuro trattamento pensionistico di privilegio, quando la questione non sia preclusa da un giudicato amministrativo.

Il Fatto

Il ricorrente, militare dell’Esercito con grado di tenente colonnello, ha proposto ricorso per ottenere l’accertamento del diritto alla futura pensione privilegiata per la patologia riportata durante un’attività addestrativa di lancio di bombe a mano. Nel corso dell’esercizio, dopo aver rimosso la linguetta di sicurezza, il militare perdeva la presa dell’ordigno, che cadeva all’interno del muro di protezione ed esplodeva, provocandogli lesioni da schegge agli arti con ritenzione di corpi estranei.

Il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Padova aveva accertato l’infermità come ascrivibile alla Tabella A, Categoria 8ª. Il Comitato di Verifica delle Cause di Servizio aveva invece espresso parere negativo, imputando l’evento a colpa grave per disattenzione nel maneggiare un ordigno. Su tale base il Ministero della Difesa aveva negato la causa di servizio e respinto l’istanza di equo indennizzo. Il TAR Friuli-Venezia Giulia, con sentenza n. 365/2024, aveva rigettato il ricorso, ravvisando la colpa grave; il giudizio amministrativo risulta pendente in appello.

La Motivazione della Corte

La Corte dei conti, preso atto della precisazione della domanda come richiesta di mero accertamento della causa di servizio ai fini pensionistici, ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. La questione verte unicamente sulla sussistenza della causa di servizio, profilo già ritenuto scrutinabile dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con sentenza n. 12/2023.

Il giudice contabile ha rilevato che è pacifico e non contestato che la patologia sia stata riportata durante lo svolgimento di un’attività di addestramento e che essa sia stata classificata come ascrivibile alla Tabella A, Categoria 8ª.

La contestazione riguardava la sussistenza della causa di servizio in ragione della pretesa imperizia del militare nel lancio dell’ordigno. La Corte ha escluso che tale imperizia valga a interrompere il nesso causale tra le mansioni svolte e l’infortunio. Sulla base dei fatti pacifici non emergono elementi sufficienti a qualificare la condotta come gravemente colposa, né come abnorme, del tutto avulsa dallo svolgimento delle proprie mansioni.

La Corte ha quindi accertato la dipendenza da causa di servizio dell’infermità ai soli fini del futuro riconoscimento del trattamento pensionistico di privilegio, compensando integralmente le spese di giudizio tra le parti. La compensazione è stata motivata con il contrastante esito del giudizio amministrativo, in applicazione estensiva dell’art. 31, comma 3, c.g.c..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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