Conto giudiziale irregolare ma senza ammanco per irregolarità formali (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 141 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale degli agenti contabili deve essere dichiarato irregolare quando lo stesso non contenga tutti gli elementi prescritti dal modello 21 allegato al d.P.R. n. 194/1996 e quando risultino disattesi gli obblighi di tenuta dei registri contabili, con particolare riguardo alla mancata tenuta del giornale di cassa e al difetto di consequenzialità nella numerazione delle ricevute di riscossione. La dichiarazione di irregolarità non comporta tuttavia addebito ove sia accertata la quadratura tra le riscossioni rendicontate e le ricevute in atti e ove i versamenti in tesoreria corrispondano alle somme riscosse. Ai sensi dell’art. 194, comma 2, del r.d. n. 827/1924, l’agente contabile non può essere discaricato quando abbia usato irregolarità o trascuratezza nella tenuta delle scritture; l’irregolarità formale, pur non traducendosi in ammanco, integra comunque titolo per la declaratoria di irregolarità del conto.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Calabria è investita del conto giudiziale n. 41363, relativo all’esercizio 2016, reso da un’agente contabile di un Comune, addetta alla riscossione dei proventi per i biglietti del museo. Il conto deriva dalla separata iscrizione a ruolo delle gestioni comprese nell’originario conto cumulativo, per un importo complessivo superiore al milione di euro.
Con relazione di irregolarità il magistrato istruttore ha chiesto dichiararsi l’irregolarità del conto sotto il profilo formale, per la non corretta tenuta delle scritture contabili e per la mancanza di alcune ricevute di riscossione. L’agente contabile si è costituita chiedendo il discarico; il pubblico ministero contabile ha concluso per l’irregolarità e per l’addebito in relazione alle ricevute mancanti.
La Motivazione della Corte
Il collegio condivide le conclusioni del magistrato designato. Il conto non contiene tutti gli elementi previsti dal modello 21 allegato al d.P.R. n. 194/1996: le sezioni relative agli estremi della riscossione non indicano i numeri delle ricevute ma solo gli importi, mentre la sezione relativa ai versamenti in tesoreria indica solo i numeri delle reversali e non anche le date delle quietanze e i singoli importi.
Sul piano della tenuta delle scritture, la Corte richiama l’art. 194, comma 2, del r.d. n. 827/1924, secondo cui gli agenti contabili non possono essere discaricati quando abbiano usato irregolarità o trascuratezza nella tenuta delle scritture corrispondenti, e l’art. 19 del regolamento che disciplina il servizio economale. Risultano disattesi gli obblighi elementari di tenuta dei registri: non risulta la prescritta tenuta del giornale di cassa, e vi è un evidente difetto di consequenzialità nella numerazione delle ricevute di riscossione, presumibilmente per l’uso di un unico bollettario per tutte le tipologie di incasso.
La Corte valorizza inoltre l’art. 81, comma 7, del regolamento di contabilità, che onera l’agente contabile dell’aggiornamento dei registri di pertinenza, numerati e vidimati dal dirigente del settore ragioneria o da un suo delegato.
Sotto il profilo del merito, il collegio dà atto della dichiarazione dell’amministrazione secondo cui le ricevute mancanti non possono essere associate ad alcun conto giudiziale. Poiché è stata accertata la quadratura delle riscossioni rendicontate con le ricevute in atti, e poiché i versamenti in tesoreria, pur effettuati da soggetto diverso dall’agente, corrispondono alle somme riscosse, il conto è dichiarato irregolare senza ammanco.
Quanto alla richiesta del pubblico ministero di trasmissione del provvedimento all’amministrazione ai sensi dell’art. 21 del r.d. n. 1214 del 1934, la Corte osserva che in materia di conti giudiziali tutte le sentenze vengono comunicate all’amministrazione di appartenenza dell’agente, parte necessaria del giudizio. Il conto è quindi dichiarato irregolare, con nulla per le spese.
Nota della Redazione
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