Rito abbreviato contabile e condanna alle spese del convenuto virtualmente soccombente (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 140 del 29.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito abbreviato di cui all’art. 130 c.g.c., la definizione del giudizio di responsabilità amministrativa consegue al tempestivo pagamento della somma offerta dal convenuto, con conseguente estinzione del processo. Il Collegio deve comunque provvedere sulle spese di giudizio ai sensi dell’art. 130, commi 7 e 8, c.g.c. e le pone a carico del convenuto virtualmente soccombente, secondo la giurisprudenza costante della Sezione. La condanna alle spese presuppone l’accertamento, dagli elementi probatori in atti, della sufficiente evidenza della responsabilità per l’illecito ascritto. Il rito abbreviato non preclude dunque la valutazione del merito ai fini delle spese.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio il convenuto chiedendo la condanna al pagamento di € 140.000,00 a titolo di danno indiretto cagionato all’azienda sanitaria. L’addebito riguardava l’esecuzione di una salpingectomia bilaterale nel corso di un parto cesareo programmato, senza che l’intervento fosse stato autorizzato dalla paziente, né in via preventiva mediante acquisizione del consenso informato, né successivamente.
Con la comparsa di costituzione il convenuto, acquisito il parere favorevole del Pubblico ministero, ha chiesto di accedere al rito abbreviato ai sensi dell’art. 130 c.g.c., offrendo il pagamento del 40% del danno contestato, pari a € 56.000,00. La Sezione ha accolto l’istanza con decreto n. 23/2024. All’udienza camerale le parti hanno concordemente chiesto dichiararsi l’estinzione del processo per l’avvenuto tempestivo pagamento, documentato in atti; il Pubblico ministero ha chiesto la condanna del convenuto alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva la sussistenza dei presupposti per la definizione del giudizio con rito abbreviato nei confronti del convenuto, ai sensi dell’art. 130, commi 7 e 8, c.g.c.. La norma attribuisce espressamente al Collegio il compito di provvedere anche sulle spese di giudizio, questione che resta quindi devoluta alla decisione anche quando il processo si chiude per effetto del pagamento.
Quanto alla relativa statuizione, la Sezione richiama la propria giurisprudenza costante — citando, tra le tante, la sentenza n. 127/2022 — secondo cui le spese, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico del convenuto virtualmente soccombente. Il criterio non è dunque meramente formale, ma si fonda su una valutazione del merito della pretesa.
Il Collegio precisa che dagli elementi probatori in atti risulta, con sufficiente evidenza, la responsabilità per l’illecito ascritto. È questo accertamento a giustificare la condanna alle spese, nonostante l’esito definitorio favorevole al convenuto sul piano del quantum, ottenuto attraverso l’offerta ridotta rispetto alla contestazione iniziale.
La decisione si traduce nella dichiarazione di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c. e nella condanna del convenuto al pagamento delle spese, liquidate in € 90,47. Il provvedimento conferma che il rito abbreviato contabile, pur ispirato a una logica deflattiva e premiale, non esonera il giudice dalla verifica della responsabilità ai fini del regolamento delle spese.
Nota della Redazione
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