Conto giudiziale irregolare senza ammanco per irregolarità formali e scritture contabili (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 142 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale va dichiarato irregolare, senza ammanco, quando l’agente contabile, pur avendo rendicontato riscossioni corrispondenti alle ricevute in atti e versamenti in tesoreria pari alle somme riscosse, abbia disatteso gli obblighi di tenuta delle scritture contabili previsti dall’art. 194, comma 2, del r.d. n. 827/1924 e dalla normativa regolamentare. L’irregolarità formale sussiste per la mancata tenuta del giornale di cassa e per il difetto di consequenzialità nella numerazione delle ricevute di riscossione. La mancanza di alcune ricevute non determina addebito ove l’amministrazione attesti che esse non sono associabili ad alcun conto giudiziale. Le sentenze in materia di conti giudiziali sono comunicate all’amministrazione di appartenenza dell’agente, parte necessaria del giudizio, senza necessità di ulteriore trasmissione.
Il Fatto
Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale relativo all’esercizio 2016 reso dall’agente contabile per la riscossione dei proventi di incasso teatrale. Il conto derivava dalla separata iscrizione a ruolo di più gestioni originariamente cumulate, disposta con sentenza n. 59/2023 della stessa Sezione.
Con relazione n. 133/2025, il magistrato istruttore ha chiesto dichiararsi l’irregolarità del conto, rilevando irregolarità formali rispetto al modello 21 allegato al d.P.R. 194/1996, la mancata tenuta del giornale di cassa e il difetto di numerazione delle ricevute. L’agente contabile ha chiesto il discarico, sostenendo la regolarità del conto. Il pubblico ministero ha concluso per l’irregolarità e l’addebito per le ricevute mancanti.
La Motivazione della Corte
Il collegio condivide le conclusioni del magistrato designato. Il conto non contiene tutti gli elementi previsti dal modello 21 allegato al d.P.R. 194/1996: le sezioni relative agli estremi della riscossione indicano solo gli importi e non i numeri delle ricevute, mentre la sezione dei versamenti in tesoreria riporta solo i numeri delle reversali, omettendo le date delle quietanze e i singoli importi.
In base all’art. 194, comma 2, del r.d. n. 827/1924, gli agenti contabili non possono essere discaricati quando abbiano usato irregolarità o trascuratezza nella tenuta delle scritture contabili. La Corte rileva la mancata tenuta del giornale di cassa — attestata dallo stesso responsabile del servizio finanziario — e il difetto di consequenzialità nella numerazione delle ricevute, con l’art. 19 del regolamento sul servizio economale e l’art. 81, comma 7, del regolamento di contabilità a fondamento degli obblighi di aggiornamento.
La Corte prende atto della dichiarazione dell’amministrazione secondo cui le ricevute mancanti non sono associabili ad alcun conto giudiziale. Sotto questo profilo, quindi, la gestione non può dirsi irregolare e non si configura alcun addebito.
Accertata la quadratura tra riscossioni rendicontate e ricevute in atti, e la corrispondenza dei versamenti in tesoreria alle somme riscosse — ancorché effettuati da soggetto diverso dall’agente —, il conto è dichiarato irregolare senza ammanco. Quanto alla richiesta del pubblico ministero di trasmissione del provvedimento all’amministrazione ai sensi dell’art. 21 del r.d. n. 1214/1934, la Corte osserva che tutte le sentenze in materia sono già comunicate all’amministrazione di appartenenza, parte necessaria del giudizio.
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Nota della Redazione
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