Indennità una tantum al militare destituito: computo del servizio sospeso (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 106 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Al militare che cessi dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione spetta l’indennità una tantum prevista dall’art. 1845 d.lgs. n. 66/2010, il cui riconoscimento non può essere condizionato all’esperimento di un ricorso amministrativo né alla presentazione di una futura domanda al maturare dell’età anagrafica. Ai fini del relativo calcolo, l’art. 54, ultimo comma, d.P.R. n. 1092/1973 assume il servizio utile e non quello effettivo, con la conseguenza che va computato anche il periodo di sospensione dal servizio, da valutare per la metà. La perdita del grado decorre, ai sensi dell’art. 867, comma 5, d.lgs. n. 66/2010, dalla data di cessazione dal servizio e non produce effetti demolitori retroattivi quando il militare sia stato riammesso in servizio. La base di calcolo è costituita dalla retribuzione fissa e continuativa goduta al momento del congedo, compresa la tredicesima mensilità.
Il Fatto
Il ricorrente, ex appartenente al Corpo della Guardia di Finanza, era stato collocato in congedo assoluto per infermità e, a seguito della rinuncia al transito nei ruoli civili, aveva percepito la pensione ordinaria. Sopravvenuta una condanna penale definitiva per fatti risalenti, l’amministrazione di appartenenza avviava un procedimento disciplinare che si concludeva con la perdita del grado per rimozione, fatta decorrere dalla data di cessazione dal servizio.
A seguito della modifica del titolo di cessazione dal servizio da “infermità” a “perdita del grado per rimozione”, l’INPS revocava la pensione e chiedeva il recupero delle somme corrisposte. Il ricorrente presentava quindi domanda per ottenere l’indennità una tantum; l’ente previdenziale rispondeva genericamente che era maturato il diritto alla pensione differita. Esperito senza esito il ricorso amministrativo, il ricorrente adiva la Corte dei conti lamentando la violazione dell’art. 1845 d.lgs. n. 66/2010.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal rilievo della palese violazione dei principi di buona amministrazione: la nota con cui l’INPS aveva risposto al ricorrente è definita laconica, e non si comprendono le doglianze dell’ente circa il mancato esperimento del ricorso amministrativo o la mancata interlocuzione, dal momento che l’istante si era trovato di fronte a una risposta del tutto generica. Il diritto all’indennità è, del resto, pacificamente riconosciuto, e proprio a seguito del ricorso l’ente ha predisposto il provvedimento di liquidazione.
Contestata la quantificazione, il giudice circoscrive il thema decidendum alle sole modalità di calcolo dell’indennità. Restano estranee alla cognizione, per non essere state oggetto di specifica domanda introduttiva né collegate all’oggetto del giudizio, le censure relative agli interessi sulle somme indebitamente percepite a titolo di pensione e di TFR.
Nel merito il ricorso è fondato. Quanto alla anzianità di servizio, non risultano correttamente computati né il servizio utile alla data indicata — dato non contestato dall’INPS — né il servizio prestato dalla cessazione della sospensione fino al congedo, né il periodo di sospensione, che va valutato per la metà. Sul punto richiama l’art. 54, ultimo comma, d.P.R. n. 1092/1973, che assume il servizio utile e non effettivo, e rileva che il periodo di sospensione non è stato considerato ai fini del quantum.
La Corte esclude poi che la perdita del grado abbia avuto effetti demolitori retroattivi sullo status del ricorrente: questi è stato riammesso in servizio al decorrere del periodo massimo della sospensione, sicché non trova applicazione il diverso termine dell’art. 867, comma 5, d.lgs. n. 66/2010, peraltro non applicato in concreto dalla Guardia di Finanza. La richiesta di chiarimenti inviata dall’INPS è qualificata come istanza di autotutela, e in assenza di riscontro non si comprende come l’ente abbia potuto disapplicare di fatto gli effetti del provvedimento di perdita del grado.
Ne consegue che a base del calcolo va assunta la retribuzione fissa e continuativa goduta al momento del congedo, compresa la tredicesima mensilità, e non quella di diverso periodo. L’INPS dovrà riformulare i conteggi; sulla somma complessivamente dovuta spettano al ricorrente gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, quest’ultima limitata all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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