Spese di lite a carico dell’INPS per soccombenza virtuale nella cessata materia (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 101 del 24.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, dichiarata per essere la pretesa del ricorrente soddisfatta in corso di causa in sede amministrativa, non preclude al giudice contabile il giudizio di soccombenza virtuale ai soli fini della regolazione delle spese. Quando il riconoscimento del diritto avviene dopo la proposizione del ricorso, la parte resistente deve essere considerata soccombente, con conseguente condanna alle spese di lite in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario. La sopravvenuta carenza di interesse ad agire del ricorrente non elide il nesso causale tra l’inerzia dell’Amministrazione e la necessità del giudizio.

Il Fatto

Un ex Brigadiere della Guardia di Finanza, in quiescenza per raggiunti limiti di età e transitato in ausiliaria, veniva richiamato in servizio fino al 31 dicembre 2018. Il ricorrente chiedeva la riliquidazione del trattamento di quiescenza con il computo dei periodi di richiamo ai fini del ricalcolo degli importi stipendiali, invocando gli artt. 986 e 1876 del d.lgs. n. 66/2010.

L’INPS si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso, eccependo la propria incompetenza in mancanza di preventiva rideterminazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza. Dopo approfondimenti istruttori e un rinvio concordato, l’Istituto depositava il prospetto di liquidazione degli arretrati: il ricorrente chiedeva quindi dichiararsi la cessata materia del contendere, con condanna alle spese, mentre l’INPS aderiva alla cessazione chiedendo la compensazione.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile rileva che la questione controversa ha trovato soluzione in sede amministrativa nel corso del giudizio, come comprovato dalla documentazione depositata dall’INPS, recante il prospetto di liquidazione degli arretrati e degli interessi maturati. Su questa base la richiesta concorde delle parti di declaratoria di cessazione della materia del contendere non incontra ostacoli.

Il punto giuridicamente rilevante concerne la regolazione delle spese. La Corte richiama il principio di soccombenza virtuale, citando il proprio precedente C. conti, Sez. Giuris. Puglia, n. 342/2017, e ne fa applicazione al caso concreto.

Il riconoscimento del diritto è intervenuto in corso di causa, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse ad agire del ricorrente. Tale circostanza, osserva il giudicante, dimostra che il ricorso era originariamente necessario per ottenere la prestazione poi liquidata dall’Istituto.

Ne deriva che le spese del giudizio, come liquidate in dispositivo, devono accollarsi esclusivamente all’Istituto previdenziale resistente. La Corte accoglie dunque la richiesta del difensore del ricorrente, disattendendo quella di compensazione formulata dall’INPS.

Il giudizio si chiude con la dichiarazione di cessata materia del contendere e con la condanna dell’INPS al pagamento delle spese di lite in favore del difensore dichiaratosi antistatario, liquidate equitativamente in € 400,00 oltre oneri e accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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